Codice di autoregolamentazione per i servizi Internet
In seguito alla risoluzione del consiglio Telecomunicazioni della
UE del 28 novembre 1997, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha
invitato gli operatori del settore Internet ad intraprendere i lavori per
un codice di autoregolamentazione.
E' stato formato un gruppo di lavoro composto da esperti di AIIP (Associazione Italiana Internet Provider),
ANEE (Associazione Nazionale Editoria Elettronica),
Telecom Italia e Olivetti.
ALCEI (Associazione per la Liberta' nella Comunicazione Elettronica Interattiva)
ha dato il suo contributo nella fase finale dell'elaborazione del testo.
Il 22 maggio scorso la bozza di codice, risultato del gruppo di lavoro,
e' stata presentata alle associazioni di utenti e consumatori al fine di
sentire il loro parere sul documento (erano presenti oltre ai rappresentanti
del gruppo di lavoro: ALCE, ANFOV, ASCII, COSTEB, LILLIPUT , METRO OLOGRAFIX).
Obiettivo del codice è quello di diffondere una corretta cultura
delle responsabilità da parte dei soggetti attivi sulla Rete, al
fine di garantire uno sviluppo equilibrato di Internet nel rispetto delle
libertà e dei diritti degli utenti.
Gli utenti sono invitati ad inviare pareri e critiche costruttive attraverso questo indirizzo di e-mail: info@aiip.it
IL TESTO DEL CODICE
Codice di autoregolamentazione
Introduzione
Internet è una rete mondiale in cui tutti i contenutie i servizi presenti sono accessibili da qualsiasi utente ovunque esso si trovi, senza alcun vincolo di tipo geografico. Questa caratteristicadella Rete è estremamente positiva, ma rende difficilmente realizzabile una regolamentazione dei contenuti e dei servizi presenti attraverso una normativa comune, stanti le differenze culturali, politiche e normative tra i diversi Paesi.
Internet è un sistema di comunicazione interattivo che, rispetto ai media di massa tradizionali, ha alla base, e come peculiare ricchezza, il coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione, dei contenuti e dei servizi.
Internet è uno strumento flessibile che permette di comunicare a molteplici livelli e con diverse modalità: si va dal modello della "pubblicazione" a quello dellinterazione pubblica o privata,
dallo specifico testuale puro, alla comunicazione multimediale, dalla trasmissione di messaggi a quella di programmi per elaboratore.
In questo flusso di informazioni e atti, che già oggi supera largamente ogni altra forma di comunicazione tradizionale per volume di scambi comunicativi, può nascondersi il comportamento illecito inbase a taluni o tutti gli ordinamenti giuridici o il contenuto potenzialmente offensivo per alcune categorie di utenti. E' dunque opportuno che siano prese misure per limitare eventuali effetti dannosi che questi contenuti e comportamenti possono arrecare.
Per questo motivo gli operatori del settore sentono la necessitàdi adottare un codice di condotta che, in coerenza con le caratteristiche peculiari della rete Internet:
- tenga presente le esperienze internazionali e le soluzioni individuate in tema di autoregolamentazione del settore negli altri paesi - con particolare riferimento agli Stati Membri dellUnione Europea -, in modo da accrescerne lefficacia in un contesto necessariamente internazionale;
- si fondi sul diritto alla libertà di espressione e di comunicazione;
- sia studiato in modo da evolversi nel tempo coerentemente con lelevato
tasso di innovazione che caratterizza le tecnologie legate al mondo Internet.
Il presente codice tiene conto tra laltro delle indicazioni in materia
del Consiglio e della Commissione dellUnione Europea (Green Paper on the
Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services
del 16 ottobre 1996, Risoluzione del Consiglio del 17 febbraio 1997).
Titolo I - Disposizioni preliminari e principi generali
1. Definizioni.
Ai fini del presente Codice valgono le seguenti definizioni:
· Internet (di seguito indicata anche come Rete): insieme di reti
di computer interconnessi tra loro tramite linee di telecomunicazione e
comunicanti utilizzando protocolli della famiglia TCP/IP.
· TCP/IP: protocollo (linguaggio di comunicazione) utilizzato per
la trasmissione dei dati in Internet.
· Infrastrutture: linee di telecomunicazione e apparati necessari
al funzionamento della Rete.
· Accesso: connessione alla Rete, necessaria al fine di utilizzarne
le risorse.
· Hosting: messa a disposizione di una parte delle risorse di un
server al fine di distribuire contenuti o servizi attraverso la Rete.
· Server: computer connesso alla Rete atto alla erogazione di servizi.
· contenuto: qualsiasi informazione messa a disposizione del pubblico
attraverso la Rete costituita, in forma unitaria o separata, da testo,
suono, grafica, immagini fisse o in movimento, programmi per elaboratore
e qualsiasi altro specifico di comunicazione.
· comportamento: atto o insieme di atti posti in essere attraverso
la Rete o riguardanti lutilizzo della Rete.
· contenuto o comportamento illecito: si tratta di contenuto o comportamento
contrario alle normative vigenti in Italia.
· contenuto o comportamento potenzialmente offensivo: si tratta
di contenuto o comportamento che pur non contrastando con le normative
vigenti, e quindi lecito, può risultare offensivo per talune categorie
di utenti; particolare rilevanza ha il tema della tutela dei minori.
· Soggetti di Internet: tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche)
che utilizzano Internet.
· Utente: chiunque acceda ad Internet.
· Fornitore di infrastrutture: chiunque offra infrastrutture per
Internet.
· Fornitore di accesso: chiunque offra accesso a Internet.
· Fornitore di "hosting": chiunque offra hosting su server
connesso a Internet.
· Fornitore di contenuto: chiunque immetta contenuto su Internet.
· World Wide Web: insieme dei contenuti presenti su Internet e identificati
da un indirizzo univoco (URL).
· Forum/gruppi di discussione/newsgroup: spazio di discussione a
carattere tematico con comunicazione differita e costituito da messaggi
propagati attraverso la rete su tutti i server che ospitano tale spazio
di discussione.
· Chat/IRC (Internet Relay Chat): spazio di discussione con comunicazione
in tempo reale.
· Posta elettronica (e-mail): sistema telematico che consente linvio
di documenti a carattere privato ad uno o più destinatari determinati
dal mittente.
· Commercio elettronico: attività di compravendita di beni
e servizi svolta completamente o in parte attraverso la Rete.
· Crittografia: metodo di codifica dei dati che ne impedisce la
fruizione ai soggetti non autorizzati (che non posseggono la chiave per
decrittare i dati); tecnica utile, ad esempio, per incrementare la privacy
della corrispondenza via posta elettronica
· Comunicazione privata: una comunicazione è considerata
privata quando è indirizzata esclusivamente ad uno o più
destinatari determinati dal mittente.
· Comunicazione pubblica (messa a disposizione del pubblico di contenuti):
una comunicazione di contenuti rivolta a destinatari non determinati individualmente
dal fornitore di contenuti.
· Connessione ipertestuale o link: funzione che consente, selezionando
allinterno di un contenuto una determinata parte di testo o di elemento
grafico, di passare istantaneamente ad unaltro contenuto o server in qualunque
punto della rete.
Le definizioni precedenti sono suscettibili di cambiamento ad opera degli
organismi previsti da questo Codice sulla base dei mutamenti nello stato
delle tecnologie e nella pratica ed uso della rete Internet.
2. Finalità del Codice
Il Codice di autoregolamentazione per Internet (di seguito Codice) ha
lobiettivo di prevenire lutilizzo illecito o potenzialmente offensivo
della Rete attraverso la diffusione di una corretta cultura della responsabilità
da parte di tutti i soggetti attivi sulla Rete.
In particolare è obiettivo del Codice:
3. Campo di applicazione
3a. Soggetti obbligati
Ladesione al presente Codice è volontaria e aperta a tutti i
soggetti di Internet operanti in Italia o in lingua Italiana.
I soggetti obbligati allosservanza del presente Codice sono coloro che
lo abbiano sottoscritto.
3b. Clausola di estensione
I soggetti firmatari del Codice si obbligano ad estendere ai terzi lobbligatorietà
del Codice stesso attraverso la previsione di unapposita clausola in tutti
i contratti di fornitura di accesso a Internet e di hosting che verranno
stipulati.
4. Principi generali del Codice di Autoregolamentazione di Internet:
4a. Principi generali di identificazione e di diritto allanonimato.
4b. Principi generali di responsabilità:
· Il fornitore di contenuti è responsabile delle informazioni
che mette a disposizione del pubblico.
· Ogni soggetto di Internet può esercitare, contemporaneamente
o separatamente, più funzioni distinte e coprire diversi ruoli.
Al fine di definire i diritti e le responsabilità individuali in
rete, occorre distinguere i soggetti di Internet sulla base delle funzioni
e dei ruoli esercitati in ciascun momento (e dunque indipendentemente dal
fatto che il ruolo sia ricoperto in forma continuativa o occasionale, professionale
o privata, a fine commerciale o meno).
· Nessun altro soggetto di Internet può essere ritenuto responsabile,
salvo che sia dimostrata la sua partecipazione attiva.
Per partecipazione
attiva si intende qualsiasi partecipazione diretta all'elaborazione di
un contenuto.
· La fornitura di prestazioni tecniche senza conoscenza del contenuto
non può presumere la responsabilità dell'attore che ha fornito
tali prestazioni.
4c. Principi di tutela della dignità umana, dei minori e dellordine pubblico:
· Il rispetto della dignità umana comporta la tutela della
vita umana e il rifiuto di ogni forma di discriminazione riferita allorigine,
appartenenza, effettiva o presunta, etnica, sociale, religiosa, sessuale,
allo stato di salute o ad una forma di handicap o a causa delle idee professate.
· La protezione dei minori impone il rifiuto di tutte le forme di
sfruttamento, in particolare quelle di carattere sessuale, e di tutte le
comunicazioni ed informazioni che possono sfruttare la loro credulità;
il rispetto della sensibilità dei minori impone inoltre cautela
particolare nella diffusione al pubblico di contenuti potenzialmente nocivi.
· Lutilizzo della Rete Internet impone il rispetto dei principi
che regolano lordine pubblico e la sicurezza sociale.
La Rete non deve
essere veicolo di messaggi che incoraggino il compimento di reati e, in
particolare, l'incitamento alluso della violenza e di ogni forma di partecipazione
o collaborazione ad attività delinquenziali.
4d. Libertà fondamentali e protezione della vita privata:
· Lutilizzo corretto di Internet richiede il rispetto dei diritti
e le libertà fondamentali e, in particolare, della libertà
individuale, del diritto di accedere all'informazione, della libertà
di riunirsi, della tutela della vita privata, della tutela dei dati personali,
del segreto epistolare.
4e. Principi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale:
· Tutte le creazioni intellettuali originali, i segni distintivi
e le invenzioni sono tutelate rispetto allautore e ai suoi aventi diritto,
in conformità alle leggi italiane, alla normativa comunitaria e
ai trattati internazionali che regolano la proprietà intellettuale
ed industriale.
4f. Principi di tutela dei consumatori nel quadro del commercio elettronico:
· Le attività con finalità commerciale e/o professionale
su Internet si svolgono in base ai principi di correttezza e trasparenza
e sono soggette alla normativa italiana e comunitaria in materia di tutela
dei consumatori, di vendita a distanza e in materia di pubblicità.
4g. Principi per lapplicazione del Codice di Autoregolamentazione di Internet:
· I soggetti di Internet si impegnano a promuovere l'uso del
Codice e a collaborare tra di loro per trovare i modi migliori per la sua
applicazione.
· Si impegnano, inoltre, ad accettare e a proporre testi contrattuali
che facciano riferimento al Codice di Internet.
· I soggetti firmatari del Codice si impegnano a dare diffusione
alle decisioni dellorgano giudicante e a far rispettare le decisioni dello
stesso organo adottando, eventualmente, gli opportuni provvedimenti.
· I soggetti di Internet si impegnano, nel mettere contenuti a disposizione
del pubblico, a fare figurare in modo chiaro unindicazione relativa alla
loro adesione alle disposizioni del Codice.
Questa indicazione può
prendere, quando ciò è ragionevolmente fattibile, la forma
di un'icona (secondo il modello allegato).
Questa indicazione comporterà
un link verso il testo del Codice, nonché dei link a siti direttamente
o indirettamente coinvolti nel processo di autoregolazione (servizi di
allarme e di reclamo).
Titolo II - Regole generali di comportamento
5. Obblighi relativi allidentificazione dellutente
· I soggetti devono consentire lacquisizione dei propri dati
personali a chi fornisca loro accesso e/o hosting. I fornitori di detti
servizi sono tenuti a registrare i dati per renderli disponibili allautorità
giudiziaria nei termini previsti dalla legge.
· Una volta identificato, lutente può chiedere al suo fornitore
di accesso e hosting di avere un identificativo diverso dal suo nome (pseudonimo)
con cui operare in Rete (anonimato protetto).
6. Obblighi relativi alla tutela della dignità umana, dei minori e dellordine pubblico:
· Qualunque soggetto di Internet venga direttamente a conoscenza
dellesistenza di contenuti accessibili al pubblico di carattere illecito,
provvede ad informare direttamente lautorità giudiziaria.
· Qualunque soggetto di Internet venga direttamente a conoscenza
dellesistenza di contenuti accessibili al pubblico in contrasto con le
disposizioni del presente Codice, provvede ad informare lorgano di autodisciplina.
· I fornitori di accesso e di hosting sono tenuti a rendere facilmente
accessibili in linea con ogni mezzo idoneo, compresa la posta elettronica,
le informazioni circa le modalità di segnalazione alle autorità
competenti dei contenuti illegali o potenzialmente dannosi dei quali vengano
a conoscenza.
· I fornitori di contenuto utilizzano strumenti atti ad informare,
attraverso la visualizzazione di appositi segnali, gli utenti finali della
presenza di argomenti potenzialmente offensivi, in modo da impedire la
visione involontaria di questi contenuti.
· I fornitori di contenuto si obbligano:
1. a rendere facilmente accessibili in linea con ogni mezzo idoneo, compresa
la posta elettronica, le informazioni circa le caratteristiche tecniche,
le modalità di funzionamento e gli strumenti per lutilizzazione
dei programmi di filtraggio.
2. ad eseguire una autoclassificazione dei propri contenuti in base al
sistema di classificazione riconosciuto come standard dal Codice e ad accettare
le variazioni alle proprie classificazioni evntualmente richieste da parte
dellorganismo di autodisciplina.
La selezione del sistema standard di
classificazione dei contenuti è affidata al Comitato Attuativo del
Codice, tenendo in considerazione lo stato delarte tecnologico, la diffusione
dei sistemi in ambito internazionale e, in particolar modo, la coerenza
con le scelte effettuate in materia dagli altri Paesi Membri dellUnione
Europea.
7. Obblighi relativi a tutela delle libertà fondamentali e della vita privata.
· Il fornitore daccesso provvederà ad informare i propri
clienti sui limiti tecnici nella protezione della segretezza della corrispondenza
e dei dati nominativi e personali, esistenti in Rete.
· Il fornitore daccesso provvederà a fornire ai suoi clienti
indicazioni sulle misure e sui prodotti - che non violino le vigenti normative
- destinati ad assicurare la riservatezza e lintegrità della loro
corrispondenza e dei loro dati, in particolare per ciò che riguarda
gli strumenti di crittografia e/o firma elettronica.
7a. Segretezza della corrispondenza:
· Lo scambio della corrispondenza privata in Internet è
fondata sulle disposizioni di legge che regolano il segreto epistolare.
Al dovere generale di riservatezza e di vigilanza sulla riservatezza sono
tenuti, con particolare rigore, i soggetti che svolgono attività
commerciali e/o professionali in Rete.
· Le aziende che impiegano personale con facoltà di accesso
- per motivi professionali - alla corrispondenza privata si obbligano al
rispetto della segretezza e a richiamare lattenzione dei loro collaboratori
circa la responsabilità penale che potrebbe derivare dalla violazione
di tale segretezza.
7b. Dati nominativi e personali:
· Le informazioni di carattere nominativo e personale trasmesse
volontariamente dallabbonato o involontariamente durante la connessione
tra elaboratori in Rete devono essere raccolte ed utilizzate nel rispetto
dei diritti del soggetto a cui si riferiscono e, soprattutto, nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
· I fornitori di accesso attraverso collegamenti temporanei della
rete telefonica pubblica sono tenuti a conservare la data, gli orari e
il numero di IP assegnato delle connessioni effettuate da ciascuno dei
propri utilizzatori per un termine di 24 mesi dalla connessione. I fornitori
di accesso attraverso collegamenti dedicati sono tenuti a mantenere un
registro degli indirizzi di rete assegnati ai propri clienti.
8. Obblighi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale:
· Tutte le creazioni intellettuali originali sono tutelate rispetto
allautore e ai suoi aventi diritto, in conformità alla legge italiana
sul diritto dautore, alla normativa comunitaria e ai trattati internazionali.
· Le basi di dati sono soggette a tutela a favore dei loro autori
ed aventi diritto, in base alla legge sul diritto dautore e alle norme
specifiche che regolano i diritti sulle basi di dati.
· Unopera non può essere riprodotta o essere messa a disposizione
del pubblico senza lautorizzazione del titolare dei diritti.
· Le indicazioni relative allautore dellopera, al titolare dei
diritti e allidentificazione numerica dellopera non possono essere eliminate
o modificate senza il consenso delle persone interessate.
· La trasmissione automatizzata delle opere per linserimento sulla
rete non è considerata una forma di riproduzione dellopera.
· La citazione dellopera attraverso collegamenti ipertestuali con
altri siti è lecita.
Ogni forma di citazione implicante la riproduzione dellopera deve essere
effettuata nel rispetto delle norme specifiche.
La citazione dellopera soggetta a tutela, in particolare, deve:
9. Obblighi generali relativi ad attività commerciali e/o professionali particolari:
9a. Consulenze
I servizi che offrono informazioni o consulenze citando opinioni devono
indicare chiaramente lidentità, la qualifica professionale, leventuale
carica ricoperta dallesperto o specialista.
Tale indicazione deve comunque essere fornita nel rispetto delle norme deontologiche che vietano, per
alcune categorie di professionisti, qualsiasi forme di pubblicità.
Ogni servizio deve essere fornito in termini e con modalità che
riflettano la serietà della disciplina oggetto della consulenza,
soprattutto nel caso di servizi di consulenza medica.
9b. Servizi informativi
I servizi che offrono informazioni su dati, fatti o circostanze suscettibili
di subire variazioni nel corso del tempo devono contenere anche lindicazione
della data e dellora a cui risale laggiornamento della informazione fornita.
9c. Manifestazioni a premio
Qualsiasi servizio che istituisca una manifestazione a premio potrà
essere attivato solo dopo che sia stato emesso il relativo decreto di autorizzazione
da parte del Ministero delle Finanze o, nel caso di operazioni a premio
limitate ad una sola provincia, della competente Intendenza di Finanza,
ai sensi della disciplina dettata dal R.D.L: 29.10.1938 n. 1933 e succ.
mod., convertito in legge 27.11.1989 n.384, e dal R.D. 25.7.1940 n.1077.
9d. Opportunità di lavoro
Un fornitore di contenuto, prima di attivare un servizio di promozione
delle opportunità di lavoro, deve assicurarsi che la fornitura del
servizio non implichi una violazione della disciplina sullintermediazione
e/o sullinterposizione dei lavoratori.
I servizi che offrono corsi daddestramento professionale o altri corsi
distruzione hanno lobbligo di non formulare irragionevoli promesse o
previsioni di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli
utenti.
9e. Pubblicità
Il fornitore di contenuti si impegna a rispettare la normativa di cui
al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, sia per la pubblicità
a favore dei servizi offerti, veicolata attraverso gli stessi servizi o
attraverso altri mezzi, sia per la pubblicità volta a promuovere
altri servizi o prodotti, in cui il servizio rappresenta unicamente il
veicolo di diffusione.
Il fornitore di contenuti si impegna a offrire a particolari condizioni
spazi pubblicitari per la comunicazione di rilevanza sociale, in base alle
stesse norme previste per la pubblicità radio televisiva.
Titolo III - Applicazione del Codice
10. Premessa
Gli operatori che hanno sentito lesigenza di darsi regole di comportamento
nellutilizzo di Internet, facendosi promotori del presente Codice, nelle
persone dellAssociazione Italiana Internet Providers, dellAssociazione
Nazionale Editoria Elettronica, di Olivetti e di Telecom Italia ritengono opportuno
riunirsi volontariamente in un Comitato Attuativo che si prefigge, tra
gli altri sottoindicati, lobiettivo di nominare i membri di un Giurì
preposto alla tutela del presente Codice.
Il Comitato Attuativo potrà
anche rendersi promotore della creazione di una struttura associativa stabile
finalizzata alla diffusione ed al sostegno del presente Codice, dotata
di statuto e di appositi organi amministrativi. In tale evenienza, le disposizioni
che seguono avranno carattere transitorio.
11. Comitato Attuativo
Costituzione e composizione
I promotori del presente Codice costituiscono volontariamente, ai sensi
degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile , un Comitato Attuativo del
Codice medesimo ed eleggono domicilio presso : ..........................
Il Comitato Attuativo è composto da tre rappresentanti per ogni
promotore.
Nella prima seduta il Comitato Attuativo elegge tra i suoi membri un Presidente
ed un Vice Presidente e costituisce un fondo comune, ai sensi dellart.37
del Codice Civile, destinato al finanziamento delle attività a cui
il Comitato ed il Giurì sono preposti.
Funzioni e compiti
Le funzioni del Comitato Attuativo sono linformazione, la prevenzione
e la regolamentazione.
I compiti affidati al Comitato Attuativo sono:
Riunioni
Il Presidente, dintesa con il Vice Presidente, convoca le riunioni
del Comitato Attuativo, stabilendo lordine del giorno dei lavori. Il Comitato
si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte allanno e in via straordinaria
quando richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti. In
tale caso la riunione deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione
della richiesta.
12. Giurì di Autotutela
Costituzione e composizione
Il Giurì di Autotutela è costituito ad opera del Comitato
Attuativo, è composto da cinque membri designati e nominati dal
Comitato Attuativo ed è domiciliato presso:.........................
Durata
I membri del Giurì di Autotutela restano in carica un anno, con
possibilità di riconferma per i suoi membri da parte del Comitato
Attuativo.
Presidente e Vicepresidente
Nella prima seduta il Giurì di Autotutela elegge tra i suoi membri
un Presidente ed un Vice Presidente.
Funzioni
Le funzioni del Giurì di Autotutela sono: la tutela del rispetto
del presente Codice, lintervento in caso di segnalazione di infrazioni
da parte di soggetti Internet, di consumatori o di chiunque vi abbia interesse,
laccertamento e la pronuncia su eventuali infrazioni e lapplicazione
di sanzioni nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
Inoltre il Giurì può inoltre esprimere pareri preventivi
sulla conformità al Codice di informazioni da mettere a disposizione
del pubblico, sulla congruità ai principi del rating di particolari
contenuti e sui criteri di autocertificazione.
13. Procedure.
Segnalazione e istruttoria
La segnalazione di infrazioni deve essere effettuata da parte dei soggetti
di Internet attraverso una istanza, da inviarsi via posta elettronica (oppure
via servizio postale o via fax), contenente la descrizione dellinfrazione,
lindicazione dellURL del sito relativo allinfrazione denunciata.
Ricevuta la denuncia, il Presidente del Giurì apre un procedimento
istruttorio, fissa un termine per la decisione e sceglie allinterno del
Giurì un membro istruttore incaricato di:
(a) notificare alle parti interessate lapertura del procedimento istruttorio,
la convocazione per la discussione, concedendo loro un termine di 3 giorni
per il deposito di eventuali deduzioni e/o documenti;
(b) esaminare listanza segnalata e di preparare una relazione sulla fattispecie
denunciata, con potere di interpellare le parti interessate.
Allo scadere di tale termine, il Presidente convoca il Giurì, che
ha lobbligo di assumere una decisione in merito al procedimento, sulla
base della relazione dellistruttore e delle deduzioni e/o documenti depositati
dalle parti interessate.
Al Giurì è data, peraltro, facoltà di prorogare il
termine per la decisione qualora il procedimento non risulti sufficientemente
istruito o sia necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione,
dandone comunicazione alle parti.
Decisione e sanzioni.
La decisione del Giurì viene immediatamente notificata alle parti
e deve contenere il provvedimento che sarà conseguentemente adottato,
con relativa motivazione.
In caso di pronunciamento negativo, ovvero se la decisione stabilisce linsussistenza
dellinfrazione segnalata, il Giurì provvede a chiudere il procedimento.
In caso di pronunciamento positivo, ovvero se la decisione stabilisce che
sussiste linfrazione segnalata, il Giurì adotterà i seguenti
provvedimenti:
1. comunicazione di diffida, contenente linvito a conformarsi al pronunciamento
del Giurì entro il termine di 2 giorni.
2. in caso di inosservanza del provvedimento di cui al punto 1, formale
ammonimento da pubblicarsi sul sito relativo allorganismo di autoregolamentazione
Internet, con sollecito ad adempiere alla diffida di cui al punto 1;
Le decisioni ed i conseguenti provvedimenti sono vincolanti nei confronti
di tutti i soggetti aderenti al presente Codice.
Le parti possono presentare opposizione entro il termine di 3 giorni al
Comitato Attuativo, il quale,
(a) ove ritenga fondate le ragioni dellopponente,ha facoltà di modificare o annullare, con atto motivato, la decisione
del Giurì;
(b) in caso contrario, il Comitato Attuativo conferma, con atto motivato, la decisione presa dal Giurì.
14. Contenuti e azioni illecite
Nel caso di segnalazione di contenuti o comportamenti che risultino,
oltre che in violazione del presente Codice, pure illeciti, il Giurì
si rivolge direttamente allAutorità giudiziaria garantendo la massima
collaborazione per il proseguo delle indagini.
I fornitori di servizi informano i loro clienti della loro facoltà
di sospendere e bloccare la diffusione dei contenuti illeciti in applicazione
degli avvisi dellAutorità giudiziaria .
Per ogni informazione: