Comune
di San Martino Buon Albergo
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il verbale di sopralluogo dell'arch. Maria Grazia BURATO in data
7 Aprile 2000 n. 10130 di prot.- gen.le, (allegato) con il quale si é
proceduto ad una ricognizione dello stato dei luoghi allo scopo di verificare
la presenza di un percorso golfistico all'interno della Tenuta Musella,
e per accertare l'esecuzione di presunte violazioni urbanistico-edilizie
(per alcune opere sono già state inoltrate le "Comunicazioni notizia
di reato":
- del 20.01.2000 n. 1500 di prot.- gen.le relativamente a "Lavori
in corso su immobile in Corte Tetra" da parte del Corpo di Polizia Municipale,
nonché la relativa Ordinanza di sospensione dei lavori in data 28.01.2000;
- del 5.02.2000 n. 3335 di prot.- gen.le relativamente a "Lavori in
corso di movimento terra" da parte del Corpo di Polizia Municipale e relativa
Ordinanza di sospensione dei lavori in data 9.02.2000;
- del 7.02.2000 n. 3479 di prot.- gen.le relativamente a "Lavori di
movimento terra attigua all'edificio sito in Corte Tetra" da parte
del Corpo di Polizia Municipale e relativa diffida a demolire in
data 9.02.2000;
- del 17.03.2000 n. 7752 di prot.- gen.le relativamente a "struttura
in legno e postazione di battuta Golf" da parte del Corpo di Polizia Municipale)
e con il quale é stata accertata l'esistenza di un percorso golfistico
nell'area antistante Corte Tetra, e di strutture accessorie al percorso
stesso;
VISTO che in data 17.04.2000 con nota n. 11233 di prot.- gen.le si procedeva alla trasmissione della relazione di accertamento succitata alla Ditta Leardini e Tenuta Musella S.p.a. con contestuale diffida, nonché si provvedeva ad inoltrare la "Comunicazione notizia di reato" alla Procura della Repubblica con nota n. 11231 di prot.- gen.le;
VISTO che con la Variante al P.R.G. "Tenuta Musella" sono state individuate all'interno dell'area medesima delle zone in cui erano possibili attività diverse da quelle agricola, e in principal modo si trattava di edifici destinati all'istruzione privata, con relative attività connesse, tra cui Albergo, Residenze e Area sportiva;
CHE la Regione del Veneto con il voto di approvazione della Variante al P.R.G. in questione, all'art. 11, confermato con modifiche, stabiliva che: "" (ZONA 7) - Verde sportivo al servizio dell'insediamento scolastico - L'intervento é ammesso tramite piano attuativo da predisporsi unitamente al nucleo edilizio limitrofo "La Tetra", il quale nel progetto di intervento dovrà contenere le strutture di servizio a supporto dell'area sportiva. Gli impianti sportivi annessi sono: Campi da tennis, piscina scoperta, in genere tutte quelle attività che non comportino la necessità di realizzare strutture fuori terra. L'area sportiva dovrà essere organizzata con la previsione di percorsi pedonali, con la viabilità carraia di accesso e i relativi parcheggi; con la previsione di aree a verde sia private che piantumate. (art. 12 L.R. n. 61/85) ""; all'art. 9.04 punto c) stabiliva che: "" Definizione degli interventi edilizi ammessi per nuove realizzazioni - attraverso piani attuativi - Per interventi di nuova edificazione si intende: La realizzazione in "Zona7" di strutture al servizio dell'area sportiva e più specificatamente di due campi da tennis e di una piscina. La presente Variante all'allegato n. 10 ne definisce la collocazione e l'ingombro in maniera indicativa ""; anche dalla lettura del voto regionale, ne deriva che l'area limitatamente alla Corte Tetra e l'area immediatamente adiacente poteva essere attuata attraverso un piano particolareggiato, che per sua natura é di iniziativa pubblica e solo a servizio dell'area scolastica;
VISTO altresì il parere della Regione del Veneto in data 19 Maggio 1998 n. 1010/30155 di prot.- in merito alla normativa vigente sul''area "Tenuta Musella", che così recita: "" ... la Variante al P.R.G. vigente del Comune di S. Martino in applicazione alla L.R. n. 24/85 concerne tutte le aree destinate all'uso agricolo ad eccezione delle aree facenti parte della Tenuta Musella già oggetto di precedente specifica variante adottata con Delibera del C.C. n. 56 del 30.06.92 ... Pur sembrandoci già chiarito a monte l'argomento da voi posto Vi ricordiamo che in ogni caso la variante ai sensi della L.R. 24/85 al P.R.G. del vostro Comune non prevede la possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi in quanto l'articolo "Edificazione di nuovi impianti sportivi ad uso privato" a pag. 7 delle N.T.A. veniva stralciato con il parere di Giunta Regionale n. 2650"";
VISTA la nota del Corpo di Polizia Municipale in data 14.06.2000 n. 17401 di prot.- gen.le relativamente ad attività golfistica in atto presso la Tenuta Musella nella giornata di Sabato 10 Giugno 2000;
VISTE le nota della Federazione Italiana Golf del 28.02.2000 e 6.06.2000 e verificato che il campo da golf della Tenuta Musella ha ottenuto affiliazione alla Federazione Italiana Golf come da nota in data 12.06.2000 n. 17014 di prot.- gen.le;
DATO ATTO che la Commisisone Comunale Edilizia Integrata nella seduta del 6.06.2000 relativamente ad "Accertamento opere edilizie abusive in Località Musella - Campo da golf e accessori - " si é così espressa: " Innanzi tutto si premette che l'abuso è stato realizzato in area soggetta ai Vincoli Ambientale - Paesaggistico e le caratteristiche degli interventi realizzati sul territorio sono tali da configurare una attività sportiva di carattere pubblico e ciò troverebbe conferma anche nell'avvenuta affiliazione alla Federazione Italiana Golf. Trattandosi pertanto di attività comportante un diverso carico urbanistico tipico di una Zona Territoriale Omogenea "F" piuttosto che di una attività rurale interna alla Zona "E" Agricola, e trattandosi di attività di trasformazione territoriale , questa va assoggettata a Concessione edilizia , l'intervento quindi è realizzato in difformità dalla destinazione di piano e quindi ai sensi dell'art. 92 L.R. 61/85 è prevista la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Si ravvisa il danno ambientale solo sugli interventi edilizi effettuati su Corte Tetra e sui ponti . La C.C.E.I. ritiene opportuno applicare l'art. 92 della L.R. 61/85 con l'Ordinanza di demolizione ed il ripristino dei luoghi. La C.C.E.I. ritiene opportuno che un legale verifichi il percorso procedurale sopra esposto e le conclusioni proposte supportando il suo parere con adeguate motivazioni anche tenuto presente il disposto dell'art. 9 delle Norme di Attuazione della Variante al P.R.G. Musella , che prevede procedure più restrittive rispetto a quelle di Legge per l'Autorizzazione e la Concessione di interventi edilizi";
VISTO l'art. 92 della L.R. n. 61/85 lettera a) agli atti dell'Ufficio Edilizia Privata;
PREMESSO che l'emissione di eventuali provvedimenti definitivi sulla pratica in oggetto é subordinata al parere della Commissione Comunale Edilizia Integrata (art. 92 della L.R. n. 61/85);
RITENUTO di procedere alla richiesta di una verifica del percorso procedurale supportata da adeguate motivazioni da parte di un Legale, circa l'emanazione del provvedimento ai sensi dell'art. 92 lettera a) della L.R. n. 61/85 o per l'eventuale applicazione di una sanzione amministrativa diversa da quella di demolizione e ripristino dei luoghi di cui al sopraccitato art. 92 della L.R. n. 61/85
VISTE le Norme di attuazione Variante Musella e relativo voto Regionale;
RITENUTO pertanto di procedere alla richiesta di parere legale;
Dato atto che è stato acquisito il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica a firma Arch. Maria Grazia Burato in data 21.06.2000, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile a firma Rag. Lorenzo Todeschini in data 21.06.2000, nonchè il parere FAVOREVOLE in merito alla copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge 142/90 a firma Rag. Lorenzo Todeschini, in data 21.06.2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai
rispettivi responsabili di Settore;
D E L I B E R A
1) di incaricare l'Avvocato SARDOS ALBERTINI Gian Paolo con studio legale in Verona Via S. Salvatore Corte Regia per esprimere parere Legale in merito alla procedura da attuare, relativamente all'abuso in argomento;
2) di prendere atto che la spesa di £. 5.000.000- può essere assunta al Capitolo 253 - intervento 101060300, sotto la voce "Consulenza Edilizia Privata" ove esiste la sufficiente disponibilità;
3) che con apposito provvedimento il Capo Settore Edilizia Privata assegnerà l'incarico ed assumerà l'impegno di spesa;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma , art. 47 della Legge
08.06.90 n. 142.