IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
| VISTO | l'articolo 87 della Costituzione; |
| VISTO | l'articolo 21, commi 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n.59; |
| VISTO | l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; |
| VISTO | il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; |
| VISTO | l'articolo 40, della legge 23 dicembre 1997, n.449; |
| VISTO | il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e, in particolare, gli articoli 2, 8 e 9; |
| VISTO | il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; |
| SENTITA | la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali nella seduta del 5 febbraio 1998; |
| VISTO | il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; |
| VISTE | le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998; |
| UDITO | il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; |
| ACQUISITI | i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 13 maggio 1998; |
| VISTA | la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998; |
Sulla proposta del Ministro della Pubblica istruzione;
EMANA
il seguente regolamento
DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E ORGANICI FUNZIONALI DI
ISTITUTO
Art. 1
(finalità)
1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la
finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di
offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che
agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi
didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità
educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di
socializzazione.
3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore
finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto,
interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali
e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.
Art. 2
(parametri)
1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione
educativa, è attribuita riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni
idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione
dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti
territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va
assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare
riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del
territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.
2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli
istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e
prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni;
tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego
delle risorse professionali e strumentali.
3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte
da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2
possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono
corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra
indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresì, essere
costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui
al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare
riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono
beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.
4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione
ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di
seguito indicati:
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.
5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra
indicati, sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel
medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle
esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.
6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo
3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado
dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna,
elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra
gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di
riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun
istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla
unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le
dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni
staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e
compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la
denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.
7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di
riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti
dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3.
8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli
istituiti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi
formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e
regionale.
9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e
istituti di istruzione statali con in lingua di insegnamento slovena. A tali scuole sarà
attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in
assenza dei parametri minimi di cui all'art. 2, comma 3, e sulla base della distribuzione
territoriale degli allievi che le frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con
lingua di insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze
provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingue
di insegnamento slovena.
Art.3
(piani provinciali di dimensionamento)
1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e
personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della
rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali,
riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.
2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli
indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla
quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; ad essa
partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della
pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il
coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della
provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa può essere fatta dal
sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente
ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.
3. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e
la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti
partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri
e accordi per ambiti territoriali ristretti.
4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni
scolastiche, sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.
5. I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione
predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di
organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti,
altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3,
eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali
degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti, le informazioni di cui
sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni
e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.
6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, d'ogni ordine e
grado, è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in
assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.
7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o
regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio
scolastico.
8. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio
1999 sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel
rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri
di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma
7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.
9. I piani possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro
approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno
scolastico 2000-2001.
Art.4
(attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia)
1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei
piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di
riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della
personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.
2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione,
trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto
la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e,
comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare
riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto
delle competenze di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.5
(organici pluriennali)
1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva, l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;
g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
3. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lettere d), e), f) e g)
del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuote,
anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.
4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle
classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva
decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le
funzioni da svolgere.
5. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica
distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle
suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei
commi 1 e 2.
6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in
lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e
distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.
Art.6
(dotazione finanziaria di istituto)
1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni
scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base
regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di
istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o sub-provinciale e sono distinti
in assegnazioni ordinarie, e assegnazioni perequative. Le assegnazioni perequative sono
calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e
socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative
è sentito il parere della conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole
istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica, in
conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui
allo stesso comma 1.
3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza
altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento
delle attività di istruzione, formazione, e orientamento proprie di ciascun grado, ordine
e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle
regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse
finanziarie, da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di
privati, per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione
specifica.
5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti
pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività
previste dai commi 3 e 4.
Art.7
(esclusioni)
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di
belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti
superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di
educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano
con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei
propri statuti e delle relative norme di attuazione.
3. In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano
alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie disciplinate dal
presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.
Art.8
(abrogazioni di norme precedenti)
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n.59, gli articoli 442, comma 3 e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 1, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.