LO STATUTO
dell'Associazione Rete Civica Veronese
Indice
A. Descrizione generale dell'associazione
- Denominazione
- Finalità
- Scopi
- Adesione ad altri organismi
- Sedi distaccate sul territorio
- Mezzi per le comunicazioni interne all'associazione
B. Gestione dell'associazione
7. Sui membri dell'associazione
acquisizione della condizione di socio
doveri del socio
diritti del socio
cessazione dalla condizione di sociocomposizione dell'assemblea
adempimenti dell'assemblea annuale ordinaria
assemblea straordinariacomposizione del gruppo
adempimenti del gruppo
altri adempimenticomposizione
adempimenti
altri adempimenti12. Presidente e vice Presidente
Presidente
vice Presidente13. Tesoriere
individuazione del tesoriere
adempimenti del tesoriere
comunicazioni con il tesoriere14. Collegio dei Revisori dei Conti
composizione
adempimenti
comunicazioni con il Collegio
C - Patrimonio
16. Patrimonio
D - Altri elementi
17. Modifiche allo Statuto
18. Scioglimento dell'associazione
19. Norma di rinvio
E - Norme transitorie e finali
A - Descrizione generale dell'associazione
A norma del Codice Civile è costituita con sede in Verona, via Camuzzoni l, un'associazione apartitica e senza finalità di lucro denominata "associazione Rete Civica Veronese".
1. L'associazione Rete Civica Veronese ha la finalità di promuovere la crescita e diffusione di cultura e modalità innovative nell'uso delle tecnologie di telecomunicazione, in particolare nei rapporti tra cittadini, e tra questi e associazioni e istituzioni pubbliche.
2. Strumento principale per il raggiungimento di tale finalità è la realizzazione e gestione di una rete telematica civica, insistente sul territorio della provincia di Verona, e denominata "rete telematica civica della provincia di Verona" (nel seguito anche "rete civica").
1. Nel perseguire la propria finalità, l'associazione Rete Civica Veronese assume come propri scopi:
a) l'ideazione, progettazione e realizzazione di servizi telematici non commerciali per la popolazione, ivi comprendendo eventuali prodotti hardware e software necessari per l'effettuazione degli stessi;
b) l'organizzazione e l'effettuazione di corsi di istruzione e altre attività di formazione;
c) il sostegno alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
d) la diffusione delle competenze occorrenti relativamente agli scopi (a) e (b);
e) la realizzazione di attività a sostegno degli scopi (a), (b), (c) e (d)
2. Per perseguire i propri scopi l'associazione Rete Civica Veronese si avvale in generale di risorse umane e materiali sia proprie sia non proprie. In tutte le situazioni di cui al secondo caso l'impiego delle risorse è regolato da apposita convenzione di collaborazione stipulata con il partner corrispondente.
4. Adesione ad altri organismi
Per perseguire la propria finalità l'associazione può aderire ad organismi di qualsiasi natura - siano essi nazionali, europei o internazionali - nonché avere partecipazioni in altri enti o associazioni.
5. Sedi distaccate sul territorio
L'associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero degli uffici distaccati, nominandone i responsabili e fissandone i compiti, ed eventualmente delegando a essi lo svolgimento in loco di determinate attività.
6. Mezzi per le comunicazioni interne all'associazione
1. Il mezzo ufficiale ordinario di comunicazione fra le varie parti costituenti l'associazione Rete Civica Veronese è costituito dalla rete telematica civica di cui al precedente articolo 2.
2. Ciascun organo dell'associazione pubblica le proprie delibere dirette internamente all'associazione stessa in una bacheca elettronica in rete civica a esso dedicata. Tale atto di pubblicazione attribuisce esecutività alla delibera stessa.
3. Per agevolare le comunicazioni fra i soci dell'associazione e i diversi organi sociali sono disposte in rete civica apposite caselle di posta elettronica assegnate a ciascun organo sociale.
B. Organizzazione dell'associazione
acquisizione della condizione di socio
1. I membri dell'associazione sono detti "soci ordinari" e sono qui di seguito indicati con tale locuzione. Essi possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.
2. La condizione di socio ordinario si acquisisce facendo domanda al Consiglio Direttivo. Esso delibera al riguardo, in considerazione della finalità e degli scopi dell'associazione, insindacabilmente e senza obbligo di motivazione. In caso di accettazione, la condizione è attestata dall'iscrizione nell'elenco dei soci dell'associazione, di cui è mantenuta copia in apposito spazio in rete civica.
doveri del socio
3. La condizione di socio ordinario comporta l'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dall'associazione.
4. La condizione di socio ordinario comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale.
5. La condizione di socio ordinario comporta la disponibilità a effettuare prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali anche a titolo gratuito.
diritti del socio
6. La condizione di socio ordinario conferisce il diritto a partecipare, con facoltà di parola e di voto, all'Assemblea dei soci e agli organi dell'associazione di cui lo stesso fa parte. I soci ordinari che sono persone giuridiche sono rappresentati in tali sedi ciascuno da una singola persona fisica, a ciò espressamente delegata mediante delega scritta consegnata in sede di riunione.
7. La condizione di socio ordinario conferisce inoltre il diritto a partecipare, senza facoltà di parola e di voto, alle riunioni degli organi dell'associazione di cui il socio non fa parte.
cessazione dalla condizione di socio
8. La cessazione dalla condizione di socio ordinario può avvenire per recesso, per decadenza, per esclusione oppure per auto scioglimento dell'associazione.
9. La cessazione per recesso avviene su iniziativa del socio il quale dà luogo a ciò inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto e ne dà comunicazione in rete civica. Il recesso diventa effettivo allo scadere dell'anno sociale in corso. In caso di mutamento degli scopi o della finalità sociali tutti i soci hanno possibilità altresì, di recesso immediato.
10. La cessazione per decadenza avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo ed è decisa nei confronti del socio che non partecipa alla realizzazione delle iniziative dell'associazione o che non è in regola con il versamento della quota associativa annuale.
11. La cessazione per esclusione è sancita dal Consiglio Direttivo, che la comunica al socio e ne dà notizia motivata in rete civica. Tale provvedimento deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria successiva al provvedimento stesso. L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci che:
a) non siano in regola con il versamento della quota associativa o non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dall'associazione, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
b) nella realizzazione delle proprie attività commettano atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;
c) vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda impossibile il rapporto sociale;
d) si rendano morosi, senza giustificato motivo, nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione;
e) in qualunque momento arrechino danni gravi, anche morali, all'associazione, o fomentino in seno a essa dissidi e contrapposizioni pregiudizievoli per la stessa. L'esclusione del socio produce i suoi effetti nel momento in cui essa è notificata al medesimo. L'esclusione diventa definitiva all'atto della ratifica dell'assemblea.
12. I soci che cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza o esclusione non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono riavere i contributi e le quote associative già versate.
13. E' esclusa la corresponsione di interessi per somme prestate dal socio all'associazione.
1. Sono organi dell'associazione Rete Civica Veronese:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Gruppo dei Soci Promotori;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il vice Presidente;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese opportunamente documentate.
composizione dell'assemblea
1. L'Assemblea dei Soci è costituita dall'insieme di tutti i soci ordinari dell'associazione. I soci ordinari che sono persone giuridiche sono rappresentati in essa ciascuno da una singola persona fisica, a ciò espressamente delegata mediante delega scritta consegnata (a cura della persona fisica stessa) alla presidenza dell'assemblea.
2. Ciascun socio ordinario, a eccezione del Presidente e delle persone giuridiche, può essere rappresentato in assemblea da un altro socio ordinario, mediante delega scritta consegnata alla presidenza dell'assemblea stessa.
3. Ciascun socio ordinario non può essere depositario in assemblea di più di una delega.
4. L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento dal vice Presidente uscente, o ancora, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal socio promotore più anziano presente.
adempimenti dell'assemblea annuale ordinaria
5. L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo uscente mediante avviso di convocazione reso noto con pubblicazione in apposito spazio in rete civica ed emesso entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente quello indicato nell'avviso stesso.
L'Assemblea ordinaria può essere inoltre convocata qualora lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne faccia domanda scritta motivata un decimo degli associati. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora intervenga la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
6. Nella seduta annuale ordinaria l'Assemblea dei Soci delibera, su base annuale, l'elezione del Consiglio Direttivo dell'associazione. In particolare, l'assemblea sceglie i Consiglieri fra i Soci Promotori indicati in un'apposita lista, contenente almeno 2 nominativi più del numero di membri del Consiglio da eleggere, sottoposta a essa dal Gruppo dei Soci Promotori. La delibera è resa nota mediante pubblicazione in apposito spazio in rete civica.
7. Nella seduta annuale ordinaria l'Assemblea dei Soci delibera, su base annuale, l'elezione del Presidente dell'associazione. In particolare, l'Assemblea sceglie il Presidente fra i Soci Promotori persone fisiche indicati in un'apposita lista, contenente i nominativi di almeno 3 di essi, sottoposta a essa dal Gruppo dei Soci Promotori. La delibera è resa nota mediante pubblicazione in apposito spazio in rete civica.
8. Nella seduta annuale ordinaria l'Assemblea dei Soci delibera, su base triennale, l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. In particolare, l'assemblea sceglie i Revisori fra i soci ordinari persone fisiche indicati in un'apposita lista, contenente i nominativi di almeno 5 di essi, sottoposta all'Assemblea dal Gruppo dei Soci Promotori.
9. Nella seduta annuale ordinaria l'Assemblea dei Soci delibera, su base triennale, l'elezione del Collegio dei Probiviri. In particolare, l'assemblea sceglie i Probiviri fra i soci ordinari persone fisiche indicati in un'apposita lista, contenente i nominativi di almeno 5 di essi, sottoposta all'assemblea dal Gruppo dei Soci Promotori.
10. Nella seduta annuale ordinaria l'Assemblea dei Soci delibera inoltre di approvare o respingere il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale presentati dal tesoriere e la relazione sulla gestione economica presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti. Tali delibere sono rese note mediante pubblicazione in apposito spazio in rete civica.
11. Nella seduta annuale ordinaria l'Assemblea dei Soci discute la relazione annuale del Presidente sull'attività dell'associazione e può emettere documenti diretti a influenzare gli orientamenti generali dell'associazione in ordine alle modalità di perseguimento degli scopi sociali. Essi sono resi noti mediante pubblicazione in apposito spazio in rete civica, e il Consiglio Direttivo è obbligato a tenerne conto rispondendo adeguatamente, con pubblicazione della propria risposta in apposito spazio in rete civica, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea stessa.
12. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sulle direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti e su ogni altra questione di maggiore importanza ad essa sottoposta.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prodotte mediante voto favorevole espresso dalla maggioranza semplice dei soci ordinari presenti, ivi compresi coloro che sono presenti mediante delega.
assemblea straordinaria
14. L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione reso noto con pubblicazione in apposito spazio in rete civica ed emesso entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello indicato nell'avviso stesso. La convocazione in seduta straordinaria è emanata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure quando sia pervenuta a esso, mediante pubblicazione in apposito spazio in rete civica, motivata richiesta al riguardo da parte di almeno un quinto dei soci ordinari. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora intervengano i tre quarti degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualora intervengano la metà più uno degli aventi diritto.
15. L'assemblea straordinaria delibera su scioglimento, proroga, trasformazione e modificazione dell'associazione.
composizione del gruppo
1. Nell'ambito dei soci ordinari dell'associazione, sono soci ordinari Promotori i soci ordinari persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione RCVR e i soci ordinari, persone fisiche o giuridiche, da essi cooptati in tale ruolo e che hanno accettato tale cooptazione. L'insieme di tali soci costituisce il Gruppo dei Soci Promotori.
2. Ciascuna delibera di cooptazione dev'essere motivata in ordine all'impegno profuso dal socio nel sostenere l'associazione. Essa va comunicata al Consiglio Direttivo e pubblicata in apposito spazio in rete civica.
3. L'accettazione della cooptazione da parte del nuovo socio promotore va comunicata al Consiglio Direttivo e pubblicata in apposito spazio in rete civica.
4. Nel caso di cooptazione di un socio persona giuridica, la cooptazione si intende compiuta quando tale nuovo Socio Promotore ha designato, insindacabilmente e con obbligo di motivazione, una persona fisica delegata a rappresentare quest'ultimo nel gruppo stesso. La delega va consegnata al Gruppo e al Consiglio Direttivo, ed è pubblicata in apposito spazio in rete civica.adempimenti del gruppo
5. Il gruppo svolge in generale attività propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo dell'associazione. Tale attività è svolta mediante emissione di documenti a esso diretti e resi noti mediante pubblicazione in apposito spazio in rete civica. Nel caso di attività consultiva i documenti sono emessi su precisa richiesta del Consiglio Direttivo; nel caso di attività propositiva essi sono emessi per iniziativa propria del Gruppo. L'emissione avviene, in ogni caso, a seguito di approvazione da parte della maggioranza semplice dei membri del Gruppo, e il Consiglio Direttivo è obbligato a tenerne conto rispondendo adeguatamente, con pubblicazione della propria risposta in apposito spazio in rete civica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in rete civica del documento in questione emesso dal Gruppo.
6. Il gruppo sottopone all'Assemblea dei Soci, in occasione della riunione annuale ordinaria, con documento approvato dalla maggioranza semplice dei propri membri e reso noto mediante pubblicazione in apposito spazio in rete civica entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea stessa:a) su base annuale, una lista di membri del Gruppo stesso, composta da almeno due nominativi più del numero di membri del Consiglio da eleggere, all'interno della quale l'assemblea sceglie i membri del Consiglio Direttivo;
b) su base annuale, una lista di almeno 3 membri del Gruppo stesso, persone fisiche, all'interno della quale l'assemblea sceglie il Presidente dell'associazione;
c) su base triennale, una lista di almeno 5 soci ordinari persone fisiche all'interno della quale l'assemblea sceglie i 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
d) su base triennale, una lista di almeno 5 soci ordinari persone fisiche all'interno della quale l'assemblea sceglie i 3 membri del Collegio dei Probiviri.altri adempimenti
7. I Soci Promotori persone giuridiche eletti nel Consiglio Direttivo sono tenuti a designare, insindacabilmente e con obbligo di motivazione, una persona fisica delegata a rappresentare tale socio nel Consiglio stesso. Tale delega è consegnata al Consiglio Direttivo e pubblicata in apposito spazio in rete civica.
8. E' facoltà del Gruppo deliberare, con voto espresso dalla maggioranza semplice dei propri membri e con obbligo di motivazione, di sfiduciare il Presidente. Tale atto è effettivo dal momento della pubblicazione in apposito spazio in rete civica.
composizione
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da Soci Promotori, denominati "Consiglieri", dal Presidente dell'associazione, ed eventualmente dal Tesoriere, secondo quanto precisato al successivo art. 14, comma l. Il Presidente è un Socio Promotore persona fisica, distinto dai precedenti, eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Gruppo dei Soci Promotori. L'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo determina previamente il numero dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui venissero a mancare uno o più Consiglieri e l'Assemblea dei Soci non fosse in condizione di nominarli, il Gruppo dei Soci Promotori designa, in attesa della successiva Assemblea ordinaria dei Soci, i Consiglieri mancanti. Essi sono scelti, con delibera a maggioranza semplice dei membri del Gruppo, fra i membri del Gruppo stesso.
3. I membri del Consiglio Direttivo permangono in carica un anno e sono rieleggibili. Alla scadenza del loro mandato, essi continuano a esercitare il proprio incarico fino alla nomina dei successori.
4. Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato dall'Assemblea, con il voto di almeno i due terzi dei soci ordinari. In tal caso, deve essere convocata entro 30 giorni una nuova Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.adempimenti
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma mensilmente, dandone avviso in apposito spazio in rete civica. Esso è convocato, di norma, per iniziativa del Presidente oppure della maggioranza semplice dei propri membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e sono aperte, senza facoltà di parola e di voto, a tutti i soci ordinari.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente, o ancora, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Socio Promotore più anziano membro del Consiglio stesso.
7. Il Consiglio Direttivo assume tutte le decisioni inerenti il perseguimento degli scopi dell'associazione. In particolare, esso ne gestisce il patrimonio ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8. Le decisioni prese in ciascuna riunione valida del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dellamaggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.
9. Il dettaglio delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, ed eventualmente il dettaglio delle discussioni svolte in esso al riguardo, consta di verbali di riunione pubblicati in apposito spazio in rete civica. Tale atto di pubblicazione attribuisce esecutività alle decisioni prese.altri adempimenti
10. Il Consiglio Direttivo appena eletto si riunisce per la prima volta entro 20 giorni dalla data di sua elezione, e in tale riunione nomina il nuovo Tesoriere dell'associazione. Il Presidente dell'associazione non può assumere tale carica.
12. Presidente e vice Presidente
Presidente
1. Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente coordina lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo. In particolare, egli coordina la gestione finanziaria dell'associazione e sovrintende all'amministrazione generale e alla preparazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della stessa.
3. In tutte le sedi esterne all'associazione il Presidente rappresenta l'associazione e ne esprime il punto di vista.
4. Il Presidente permane in carica un anno ed è rieleggibile. Alla scadenza del proprio mandato, egli continua a esercitare il proprio incarico fino alla nomina del successore.
5. Il Presidente presenta all'Assemblea dei Soci, nel corso della seduta annuale ordinaria della stessa, una relazione sull'attività svolta dall'associazione.
vice Presidente
6. Al fine di meglio consentire l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri, entro 20 giorni dalla propria elezione, un vice Presidente. Il vice Presidente è incaricato di rappresentare il Presidente a tutti gli effetti, compreso il diritto di voto, in tutte le sedi, interne ed esterne all'associazione, in cui lo stesso è chiamato a svolgere le proprie funzioni, facendone le veci quando questi indichi la propria impossibilità a svolgerle.
7. Il vice Presidente permane in carica fintantoché permane in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
individuazione del Tesoriere
1. Il Tesoriere dell'associazione è un socio ordinario persona fisica nominato a tale carica dal Consiglio Direttivo nel corso della propria prima riunione. Egli, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, è tuttavia tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, in veste esclusivamente consultiva e senza diritto di voto.
2. Il Tesoriere permane in carica un anno ed è rieleggibile. Alla scadenza del proprio mandato, il Tesoriere continua a esercitare il proprio incarico fino alla nomina del successore.adempimenti del tesoriere
3. Il Tesoriere è incaricato di tenere la contabilità dell'associazione e di redigere entro la fine del mese di Febbraio, con la collaborazione del Consiglio Direttivo e sotto la supervisione del Presidente, il bilancio consuntivo, nella forma di un Conto Economico e di uno Stato Patrimoniale, della stessa.
14. Collegio dei Revisori dei Conti
composizione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e uno supplente. Essi sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci e sono soci ordinari persone fisiche non facenti parte del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio permane in carica tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del mandato il Collegio uscente continua a esercitare il proprio incarico fino alla nomina del nuovo Collegio.adempimenti
3. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione economica dell'associazione fornendo al riguardo una relazione annuale in occasione della discussione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei Soci.
1. I soci rimettono ogni decisione su controversie nascenti dall'interpretazione dello Statuto e/o da rapporti con altri soci e/o da rapporti con l'associazione ad un Collegio composto da tre arbitri. Essi sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci e sono soci ordinari persone fisiche non facenti parte del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio permane in carica tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del mandato il Collegio uscente continua a esercitare il proprio incarico fino alla nomina del nuovo Collegio.
3. Ciascun arbitro svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.
4. La decisione del Collegio è inappellabile.
C - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'associazione è così costituito:
a) dalle quote annuali di associazione dovute dai soci ordinari;
b) da donazioni;
c) da quanto è destinato all'associazione dalle parti con cui sono vigenti convenzioni, secondo le convenzioni stesse;
d) da contributi dello Stato, di istituzioni e enti pubblici e privati, di imprese, di professionisti, di associazioni, di privati cittadini;
e) da quanto destinato a tale scopo come, ad esempio, i fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.2. L'entità della quota annuale di associazione, che può essere differenziata, è stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
4. Il patrimonio in denaro è depositato presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione su di esso è disposta con la firma del Presidente e/o del Tesoriere dell'associazione.
D - Altri elementi
1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza degli intervenuti, sulla base di articolata proposta presentata a essa dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea dei Soci può sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera al riguardo, con congrua motivazione, entro un mese dalla presentazione delle medesime.
18. Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione, nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio della stessa, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci stessi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
E - Norme transitorie e finali
20. Convocazione della prima assemblea ordinaria
1. La prima Assemblea ordinaria dei Soci successiva all'approvazione del presente statuto è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione reso noto con pubblicazione in apposito spazio in rete civica ed emesso entro e non oltre il quarto giorno antecedente quello indicato nell'avviso stesso.