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COMUNE DI VERONA
CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA
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STATUTO
- Art. 1 -
Il Comune di Verona riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto, indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni. Inoltre favorisce ogni intervento che permetta la permanenza dei minori del nucleo familiare.
- Art. 2 -
Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Verona istituisce e riconosce la Consulta Comunale della Famiglia quale organismo propositivo e consultivo sulle problematiche familiari, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale.
- Art. 3 -
La Consulta Comunale della Famiglia segue tutto l'operato dell'Amministrazione Comunale e contribuisce all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la famiglia o i suoi componenti.
In particolare ha il compito di:
- dare impulso all'Amministrazione Comunale al fine di effettuare studi e ricerche sulla situazione delle famiglie a Verona e sulle politiche familiari più opportune;
- promuovere iniziative atte a diffondere una cultura per la famiglia come istituzione sociale fondamentale ed a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la stessa;
- favorire il metodo collaborativo tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi a favore della famiglia;
- contribuire, attraverso la propria attività propositiva al miglioramento dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, ecc., al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita nella città.
- Art. 4 -
Fanno parte della Consulta, che è una struttura aperta ed impegnata sulle problematiche della famiglia, a seguito di specifica richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo, le Associazioni che:
- da almeno due anni al momento della domanda operino in modo continuativo nel territorio del Comune di Verona con attività, esplicitata nello Statuto, a favore del nucleo familiare; la Giunta Comunale potrà motivatamente ammettere, previo parere della competente Commissione Consiliare altre associazioni che, pur in mancanza della suddetta anzianità, siano comunque ritenute idonee;
- svolgano le attività stesse senza scopo di lucro.
La domanda di entrare a far parte della Consulta dovrà indicare il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione e della delibera con la quale è stato designato il rappresentante e l'eventuale suo sostituto.
Fanno parte, senza diritto di voto, della Consulta l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Verona, il Presidente della Commissione Consiliare V ed il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Verona, o suo delegato.
- Art. 5 -
Compete la Consulta promuovere il regolamento del presente Statuto, da approvarsi con facoltà di modifiche da parte della Commissione Consiliare V . La stessa procedura dovrà essere seguita per tutte le modifiche che la Consulta proporrà di seguito.
La Consulta stessa provvede:
a) a stabilire un rapporto permanente con gli enti pubblici per contribuire all'elaborazione di politiche sociali nei confronti della famiglia;
b) a fornire i pareri, le indicazioni, le proposte ed i progetti in opportuni interventi tesi al superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione;
c) a sensibilizzare la partecipazione di tutti i cittadini alla gestione democratica dei problemi della famiglia.
- Art. 6 -
Sono Organi della Consulta Comunale della Famiglia l'Assemblea, Consiglio Direttivo ed il Presidente.
- Art. 7 -
L'Assemblea della Consulta Comunale della Famiglia è composta da Presidenti di ciascuna Associazione operante nel settore, individuata secondo quanto previsto dal precedente art. 4.
Hanno facoltà di presenziare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto:
- il Coordinatore Sociale dell'ULSS n. 20 di Verona;
- i consulenti dell'Amministrazione Comunale per le problematiche della famiglia nominati con apposito atto deliberativo.
La composizione iniziale della Consulta viene approvata con determina del Sindaco o dell'Assessore Delegato ai Servizi Sociali.
- Art. 8 -
In prima adunanza l'Assemblea procede prioritariamente, rispetto alla trattazione di ogni altro argomento alla convalida dei componenti designati e quindi all'elezione del Consiglio Direttivo. La convocazione è disposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato ai Servizi Sociali che presiede, senza diritto di voto, la seduta sino all'elezione del Consiglio direttivo. E' Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo colui che in sede di votazione per l'elezione del Consiglio direttivo ha ottenuto il maggior numero di voti.
- Art. 9 -
L'Assemblea esercita le funzioni consultive e propositive relative alle attività in materia di famiglia di cui ai precedenti articoli 3 e 5.
- Art. 10 -
L'Assemblea è convocata dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno della seduta. Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al Presidente da ogni singola Associazione, purché abbiano carattere d'urgenza. Qualora all'o.d.g. dell'Assemblea della Consulta siano iscritti argomenti interessanti Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta stessa è data facoltà al Presidente di invitare i rappresentanti di tali Istituzioni per l'eventuale audizione. Al fine di tenere costanti contatti e collaborazione con le forze sociali, viene indetta un'assemblea almeno una volta all'anno.
- Art. 11 -
L'Assemblea esercita collegialmente le sue funzioni. Essa si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. Un componente funge da Segretario di ogni riunione e viene redatto a cura dello stesso processo verbale.
- Art. 12 -
Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per un periodo massimo di anni 2, è composto da 6 membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea nel suo seno con voto limitato a due preferenze.
Il Consiglio Direttivo stesso provvede a:
a) svolgere un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea;
b) instaurare i rapporti con i membri dell'Assemblea informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese;
c) formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
d) predisporre le relazioni sugli argomenti oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
e)mantenere ed intensificare i rapporti con gli Enti Locali e le Forze Sociali e politiche;
f) informare le singole Associazioni sulla partecipazione dei propri rappresentanti alla Consulta.
- Art. 13 -
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto inoltre a convocare il Consiglio Direttivo quando un componente ne faccia richiesta scritta, indicando le materie da trattare nella seduta.
- Art. 14 -
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei componenti. Un componente funge da Segretario. Di ogni riunione viene redatto processo verbale a cura del Segretario.
- Art. 15 -
Il Presidente:
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune;
- convoca e presiede l'Assemblea della Consulta;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- cura la tempestiva trasmissione al Comune delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento e di assenza del Presidente è sostituito dal Vice Presidente. E' tale colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità di voti è nominato il più anziano di età.
- Art. 16 -
Nel caso si verificassero incontri con rappresentanti del Governo Nazionale, Regionale e/o Autorità Locali, dovrà essere elaborato un documento che designi il nome dei delegati per l'incontro e le proposte-richieste che la Consulta intende presentare. Tale documento costituisce incarico specifico dal quale i delegati della Consulta non possono derogare nelle trattative.
- Art. 17 -
Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea della Consulta può formare al suo interno Commissioni di Lavoro che si riuniscono separatamente e relazionano sul lavoro e sulle conclusioni adottate, che saranno consegnate al Presidente il quale provvederà a distribuirle in copia ad ogni rappresentante della Consulta e ad inserirle - in base all'urgenza dei problemi - nel successivo ordine del giorno.
- Art. 18 -
Le Associazioni costituenti la Consulta Comunale della Famiglia si impegnano a non sostenere o a propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito politico.
- Art. 19 -
La partecipazione dei rappresentanti e membri della Consulta è volontaria e gratuita.
- Art. 20 -
L'Assemblea della Consulta ed il Consiglio Direttivo operano nell'apposita sede che sarà messa a disposizione, all'occorrenza, dall'Amministrazione Comunale su autorizzazione esplicita del Sindaco o dell'Assessore da Lui delegato, con eventuale servizio di Segreteria.
- Art. 21 -
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti ed approvate dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza assoluta dei componenti stessi. Tali modifiche una volta approvate verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione.
- Art. 22 -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
In fase di prima costituzione della Consulta le domande di partecipazione delle Associazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento verranno sottoposte all'esame della Commissione Consiliare competente e dell'Assessore delegato che provvederanno al riguardo. In caso di mancato accoglimento l'istanza potrà essere riproposta alla Consulta una volta insediata che provvederà in merito.
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