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COMUNE DI VERONA
CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA
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REGOLAMENTO
1) COSTITUZIONE
La Consulta Comunale della Famiglia è costituita con determinazione n. 2361 del 20/08/97 del Sindaco del Comune di Verona, esecutiva dal 25/09/97.
2) SCOPI E FUNZIONI
Scopi e funzioni della Consulta sono quelli di cui agli articoli 2-3-5-9 dello Statuto.
3) PRESIDENTE
E' Presidente colui che in sede di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, si provvede a nuova votazione segreta. Spetta al Presidente:
- rappresentare la Consulta;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, predisponendo l'O.d.G.;
- relazionare l'Amministrazione Comunale, preferibilmente con la presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo;
- prendere in caso di urgenza i provvedimenti indifferibili richiesti dalla necessità, chiedendone appena possibile la ratifica all'Assemblea o al Consiglio direttivo secondo la competenza.
4) CONSIGLIO DIRETTIVO
E' composto di sei rappresentanti delle associazioni che hanno aderito alla Consulta, oltre al Presidente. I membri sono eletti con votazione segreta da tutte le associazioni che hanno aderito alla Consulta, esprimendo due preferenze; in caso di parità, si procede a nuova votazione segreta tra tutti coloro che, pur riportando voti tra loro pari, sono risultati in numero maggiore dei posti disponibili, esprimendo una sola preferenza.
E' compito del Consiglio Direttivo di operare a fianco del Presidente secondo le linee dell'art. 12 dello Statuto favorendo il più possibile la partecipazione delle singole associazioni; a tale ultimo fine, ad ogni associazione, il cui rappresentante non sia già membro del Consiglio Direttivo, viene assegnato mediante sorteggio un membro di quest'ultimo, quale punto di riferimento per segnalazioni, istanze, comunicazioni o altro relativo all'oggetto della Consulta.
5) CONVOCAZIONE E DELEGHE
L'Assemblea e il Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 13 dello Statuto. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato senza formalità ai singoli componenti, salvo il caso che sia già stata decisa nella precedente assemblea o riunione del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento, ciascun membro dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo può delegare per iscritto (con l'indicazione dell'impedimento) altro membro della propria associazione o il rappresentante di altra associazione (facente parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo); non potrà essere conferita più di una delega alla stessa persona.
6) DURATA DELLE CARICHE - SOSTITUZIONI
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili senza interruzione. Se durante il biennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà, alla prima riunione successiva, alla sua sostituzione.
Analogamente, qualora il membro venuto a mancare fosse il Presidente o il Vice Presidente, l'assemblea provvederà alla sua elezione scegliendo tra i membri tutti del nuovo Consiglio Direttivo. In ogni caso, i nuovi eletti dureranno in carica sino allo scadere del biennio.
7) GRUPPI DI LAVORO
Conformemente a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea può deliberare la formazione di Gruppi di Lavoro al fine di un più snello e celere esame e/o approfondimento di questioni e tematiche. Tali gruppi di lavoro possono essere permanenti od occasionali, e ciò in relazione all'oggetto di cui si occupano.
Ciascuna associazione può partecipare a più gruppi di lavoro, purché ciò avvenga continuativamente a mezzo del proprio rappresentante o del suo eventuale sostituto. Ogni gruppo di lavoro dovrà provvedere a scegliere tra i propri aderenti un rappresentante che si occupi della verbalizzazione di quanto sarà svolto, relazionando per iscritto periodicamente il Presidente, secondo il disposto del precitato art. 17, con almeno dieci giorni di anticipo sulla seguente assemblea.
8) DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione ufficiale della Consulta, compresi avvisi di convocazione, verbali, allegati, corrispondenze, relazioni, ecc., sarà depositata in apposito spazio presso il Comune e potrà essere visionata e copiata da ciascun membro della Consulta.
9) APPROVAZIONE
Il presente regolamento vuole essere uno strumento per consentire alla Consulta un più agile funzionamento per il raggiungimento dei suoi scopi, se del caso anche risolvendo in anticipo eventuali possibilità di contestazioni o dubbi interpretativi. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto viene trasmesso alla Commissione Consiliare Vª per la sua approvazione.
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