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Perché NADIA   Statuto

Premessa sulla costituzione

Oggigiorno in Italia è sempre più forte il desiderio, da parte di molte famiglie, di avere la possibilità di adottare un bambino (14.000 domande nell’anno 1995). Purtroppo questo desiderio si scontra con i molti problemi collegati all’adozione.

Le famiglie si trovano così di fronte un cammino difficoltoso per il superamento di tutti gli ostacoli, legati ad un’adozione e nella completa solitudine a risolverli, mano a mano che si presentano.

Solitudine intesa nel senso più ampio del significato, affiancata dalla completa mancanza, da parte delle istituzioni, di un qualsiasi sostegno psicologico, sociale e legale.

A sottolineare questo disagio delle famiglie, c’è il dato disarmante: sulle 14.000 domande di adozione solo 2.945 bambini hanno trovato una famiglia (dati dell’ufficio centrale per la giustizia minorile, riferiti all’intero territorio nazionale nell’anno 1995).

Purtroppo i bambini in stato di abbandono sono tanti, seppure non esista un censimento si parla di 40.000 minori in istituto, solo in Italia e una cifra spaventosa nei paesi extraeuropei.

Noi crediamo, che i bambini abbandonati e le famiglie che decidono di accoglierli, in seno al proprio nucleo, siano meritevoli di maggiori attenzioni e riconoscimenti, al contrario di quanto avviene nella realtà.

Sappiamo che oggi c’è una linea di pensiero che preferisce la cosiddetta "adozione a distanza", ritenendo che il bambino deve essere aiutato e rimanere nel proprio paese di nascita; dobbiamo però dare alle cose un giusto peso: noi siamo convinti che un bambino abbandonato non ha solo bisogno di "pane e salame" così come non può crescere fino alla maggiore età in un istituto; quindi bisogna perseguire in forma primaria la strada dell’adozione e lasciare quella a distanza solo per i casi in cui il bambino non sia in stato di abbandono.

Siamo convinti che questa mancanza di attenzioni, provochi dei danni che si ripercuotono sul contesto sociale, uno studio del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ha evidenziato, che il 70 % dei carcerati della propria provincia, tra i 19 e i 29 anni, ha un passato di orfanotrofio.

Forse non si comprende che aiutare il minore abbandonato, incentivando e aiutando l’adozione, equivale a salvare dei bambini, meritevoli sicuramente, non di uno sterile assegno di sostentamento, ma di una vita normale all’interno di una famiglia, fondamentale e insostituibile alla crescita sana del minore.

Verona 18 luglio 1996

In questo contesto un gruppo di genitori adottivi, appassionati ed entusiasti sostenitori della solidarietà dei popoli, decise di costituire un’associazione che fu chiamata Nuova Associazione Di genitori Insieme per l’Adozione, siglabile NADIA.

L’atto costitutivo e lo statuto, sottoscritti dinanzi ad un Notaio, sanciscono che l’associazione NADIA e un’organizzazione di volontariato, senza fini di lucro, apolitica, che persegue fini di solidarietà civile, culturale e sociale, che vive grazie al contributo assolutamente volontario e gratuito di molte persone.

L’associazione ha posto una premessa nelle proprie attività: riconoscere come prioritaria la figura del bambino e la realizzazione dei suoi diritti, necessità ed interessi.

 

Perché Nadia

Nadia è il nome di una nostra amica che, come molti di noi, assieme al coniuge, aveva aperto il proprio cuore ad un bambino senza famiglia proveniente dal Brasile.

Purtroppo a causa di un male incurabile, Nadia ci ha lasciato. Nadia, avrebbe voluto fare molto di più per i bambini abbandonati e quindi intitolarle l’associazione, c’è sembrato il modo migliore di mantenere vivo il suo ricordo.

Ma è anche il modo di accomunare il suo grande desiderio al nostro: fare qualcosa di più per i bambini abbandonati e per le famiglie che decidono di accoglierli con amore.

 

STATUTO dell'associazione NADIA

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una libera associazione di volontariato denominata "Nuova Associazione Di genitori Insieme per l'Adozione", siglabile in NADIA.

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro, e persegue fini di solidarietà civile, culturale, sociale, la sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

 

 SEDE

Art. 2) L'associazione ha sede legale in Verona cap. 37131 Via Briolotto 1/a.

L'indirizzo della sede potrà essere variato con semplice delibera del Comitato Direttivo, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Verona.
Per il raggiungimento dei fini sociali, in armonia con gli indirizzi del Comitato Direttivo, possono essere costituite Delegazioni Zonali su basi geografiche.

SCOPO

Art. 3) L'associazione riconosce come prioritaria la figura del bambino e la realizzazione dei suoi diritti, necessità ed interessi, operando nel pieno rispetto della convenzione dell'ONU sui diritti per l'infanzia e della convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali. Si impegna:

a) favorire ogni azione che tenda dare una famiglia a bambini che ne siano privi, indipendentemente da condizioni etniche, razziali, sociali e religiose, ravvisando la famiglia elemento fondamentale e insostituibile nel tessuto sociale.
b) operare in ogni forma per eliminare il problema dell'abbandono minorile, ovvero, ad alleviare il disagio del bambino abbandonato promuovendo qualsiasi azione idonea, collaborando con congregazioni missionarie presenti sul posto.
c) organizzare incontri, ricreativi e/o culturali tra le famiglie affinché ci sia un proficuo scambio di esperienze e informazioni. Sensibilizzare l'opinione pubblica organizzando incontri, dibattiti e convegni sul grave problema dell'abbandono minorile e dell'importanza dell'adozione come risposta efficace.
d) formare un patronato per le famiglie adottive e/o aspiranti con all'interno un aiuto legale, psicologico e sociale affinché non possa mancare nella famiglia adottiva l'aiuto necessario per vivere l'esperienza in tranquillità e serenità.

Art. 3 - bis) L'associazione attraverso i suoi organi esecutivi allo scopo di agevolare le pratiche di adozione internazionale si assume l'obbligo di redigere per ogni semestre decorrente dalla data d'ingresso del minore in Italia una relazione relativa all'inserimento del minore nell'ambito della famiglia adottiva. Tale relazione potrà contenere anche una documentazione fotografica, se richiesta.
Per la redazione di tale relazione l'associazione dovrà documentarsi sullo stato di salute e di istruzione del minore a mezzo d'incaricati scelti nel proprio ambito.
Tale relazione dovrà essere trasmessa alle Autorità dello Stato di provenienza del minore entro 30 giorni dalla scadenza del semestre.
E' fatto obbligo a tutti gli incaricati di osservare il più completo e integrale riserbo su tutte le notizie comunque ad essi pervenute sul minore di modo che non venga violato il diritto alla privacy sia del minore che della famiglia adottiva.
Entro 2 mesi dalla scadenza del 3° anno di permanenza del minore in Italia l'associazione si obbliga a redigere una relazione conclusiva sullo stato del minore, sul suo inserimento nell'ambito della famiglia adottiva e sull'educazione allo stesso impartita.
Tale relazione conclusiva corredata da documentazione fotografica, se richiesta, dovrà essere trasmessa alle autorità dello Stato estero da cui proviene il minore.
L'associazione attraverso i suoi organi esecutivi sempre allo scopo di favorire ed incrementare le pratiche di adozione internazionale si impegna a recepire ed eseguire tutte le direttive e prescrizioni emanate dalle autorità dello Stato estero di provenienza del minore, specie per quanto riguarda la cadenza temporale delle relazioni che potrà essere variata secondo le richieste delle Autorità estere, in modo da garantire a tali Autorità la certezza che il minore è seguito al meglio sia nell'ambito della famiglia adottiva che nell'ambito dell'associazione.
Nel caso durante le periodiche visite ai minori gli incaricati dovessero constatare che il minore non si è inserito nella nuova famiglia o che sia trascurata la sua educazione gli incaricati stessi dovranno riferire per iscritto al presidente dell'associazione che interesserà il Tribunale per i minorenni competente per i provvedimenti del caso.
Analoga comunicazione sarà effettuata alle Autorità dello Stato estero di provenienza del minore.

SOCI

Art. 4) Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché società ed enti, italiani e stranieri, che condividono le finalità dell'associazione e contribuiscono alla realizzazione.

I soci sono di tre categorie:

a) effettivi; possono richiedere l'iscrizione solamente famiglie adottive o aspiranti che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione stessa. Il nucleo famigliare può essere iscritto dietro versamento di una quota sociale annua, stabilita dal Comitato Direttivo, pari ad una persona fisica;
b) simpatizzanti; persone che condividono le finalità anche senza essere nella possibilità di adottare, la quota sociale annua sarà libera;
c) onorari; le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che l'assemblea su proposta del Comitato Direttivo, riterrà ammettere a far parte dell'Associazione in virtù di particolari benemerenze.

I soci che prestano la loro attività all'interno dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Le varie quote sociali avranno durata di 12 mesi.
I soci operano solamente con spirito di solidarietà, in modo spontaneo e gratuito, senza alcun compenso. Salvo eventuali rimborsi di spese vive, documentate per un importo massimo prestabilito dal Comitato Direttivo.

Art. 5) La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità.
L'indegnità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo quando il socio con comportamento attivo o passivo, danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o si comporti comunque in modo non conforme ai principi dettati dal presente statuto o derivati da decisione dell'assemblea del Comitato Direttivo o delle Delegazioni Zonali.
Prima della dichiarazione di indegnità, al socio debbono essere contestati i motivi della delibera di esclusione con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per presentare eventuali contro deduzioni.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6) Il patrimonio sociale è costituito dai mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione, dal fondo di riserva e dalle eccedenze di bilancio fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopi di lucro.

Le entrate sono costituite:
a) dalle quote sociali d'iscrizione;
b) dai proventi eventualmente derivati dalle attività marginali esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
c) da ogni altra entrata avente carattere saltuario.

ORGANI E POTERI

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale,
b) il Comitato Direttivo,
c) le Delegazioni Zonali.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8) L'assemblea, costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale, deve essere convocata almeno una volta all'anno per la presentazione della relazione del Comitato Direttivo. L'assemblea si riunisce su invito del Comitato Direttivo per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali.
Il Comitato Direttivo è altresì obbligato alla convocazione, entro quindici giorni dalla domanda, quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea è validamente costituita, comunque sia stata convocata, con la presenza della maggioranza del 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) degli iscritti, in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei presenti in seconda convocazione; delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.
Solo in caso di modifiche statutarie e di scioglimento è necessaria la presenza, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione dei 2/3 (due terzi) degli associati e l'approvazione avviene con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se componenti del Comitato Direttivo, ciascun socio non può essere delegato a rappresentare più di altri quattro soci, le deleghe devono essere conferite per iscritto.
Il nucleo famigliare regolarmente iscritto in qualità di socio effettivo ha diritto ad un voto per ogni persona fisica che abbia compiuto 18 anni di età.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dai soci per la durata di un triennio.

I componenti del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Comitato Direttivo salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.
Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente un Vice Presidente ed un Segretario - Tesoriere, i restanti assumono la carica di Consiglieri.
Nel caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un membro del Comitato Direttivo, i restanti provvederanno a nominare un socio che lo sostituisca, la nomina dovrà però essere convalidata dall'Assemblea nella prima riunione.
Al Comitato Direttivo è demandata la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la determinazione della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Comitato Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 10) Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Comitato Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo salvo rettifica da parte di questo nella prima riunione.

SEGRETARIO - TESORIERE

Art. 11) Il Tesoriere - Segretario deve tenere i libri contabili, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali, provvedere ai pagamenti, operando sui conti intestati all'Associazione con facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed emettere assegni.
Il Segretario - Tesoriere potrà delegare a terzi, anche non soci, la facoltà di svolgere operazioni bancarie e quindi operare sui conti correnti intestati all'Associazione ed emettere assegni.

DELEGAZIONI ZONALI

Art. 12) Le delegazioni zonali fungono da sedi staccate dell'associazione e/o da gruppi operativi diretti a sviluppare una particolare attività che sia d'interesse per l'associazione. Il numero delle delegazioni zonali ed i settori operativi verranno determinati con delibera dell'assemblea.
Spetta al comitato direttivo la nomina dei capi - delegazione tra i propri membri e tra gli altri soci che siano ritenuti dal comitato idonei a rivestire tale qualifica.
I capi - delegazione, nell'ambito delle specifiche competenze, potranno validamente rappresentare l'associazione nei rapporti esterni.
Potranno inoltre partecipare alle riunioni del comitato direttivo con facoltà di esprimere pareri, senza però aver diritto al voto.

BILANCIO

Art. 13) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e la descrizione analitica di tutte le voci di spesa e di entrata.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14) L'eventuale scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 8.
In caso di scioglimento, l'assemblea conferisce ogni avere in favore di Istituti Missionari che garantiscono il proseguimento dell'opera indicata in questo statuto, rendendo la scelta, che sarà motivata, di pubblica ragione mediante un'inserzione su almeno un giornale quotidiano.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia, in particolare si fa riferimento alla legge quadro del volontariato n. 266/91 e alla legge della Regione Veneto n. 24/94.

 NADIA ONLUS

Nuova Associazione Di genitori Insieme per l'Adozione - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Sede via Briolotto nr. 1/A  37131 VERONA
tel. 045 8403328 Fax  045 8487066
 E-mail nadiaonlus
@nadiaonlus.it

Presidente Angiolino CASTIONI angiolino@sis.it

C.C. Postale: 19457373 - intestato ONLUS NADIA
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Web-master Luca Ferrari webmaster@adozioneminori.it