Movimento Città Democratica
Lo Statuto



01.11.1995

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1
"MOVIMENTO CITTA' DEMOCRATICA"
Art. 2


Art. 3
    L'Associazione persegue i seguenti scopi:
    • promuovere un collegamento tra persone sensibili ad un impegno di carattere sociale e civile che abbiano come riferimento personale ideali quali la libertà, la giustizia, l'equità, la trasparenza morale, il rispetto della persona umana come individuo, famiglia o associazione, la ricerca del bene comune, la solidarietà e la promozione umana delle fasce più deboli attraverso la realizzazione di uno stato più moderno ed efficiente;
    • organizzare e condurre convegni e dibattiti finalizzati ad affrontare le problematiche della realtà territoriale veronese, veneta e nazionale;
    • promuovere iniziative finalizzate all'avanzamento dei principi democratici ed all'efficienza delle istituzioni;
    • organizzare attività di stimolo e di sostegno per programmi innovativi di sviluppo della cultura civica, civile e politica;
    • produrre documenti conseguentemente alle iniziative promosse finalizzati ad una maggiore divulgazione delle materie trattate e all'attivazione di un confronto con le autorità pubbliche responsabili per competenza nell'ambito territoriale.
    L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata oltre che dal presente statuto anche dalle norme del Codice Civile in materia.


PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 Art. 5
    L'Associazione chiude al 31 dicembre di ogni anno la gestione delle proprie attività. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto un rendiconto consuntivo che verrà trasmesso ad ogni socio e successivamente posto all'approvazione del Consiglio.

SOCI
Art. 6
Art. 7
    I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di consultare la biblioteca dell'Associazione e di partecipare ai convegni, ai dibattiti ed ai seminari da questa organizzati, nonché ad ogni iniziativa da essa promossa.

Art. 8
    La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità.
    Spetta al Consiglio dichiarare la morosità ovvero sancire l'indegnità.

AMMINISTRAZIONE


Art. 9
Art. 10
    Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.
    Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11
    Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.
    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12
    Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
    Esso procede alla compilazione del rendiconto ed alla sua preventiva approvazione rendiconto che verrà poi presentato per l'approvazione definitiva all'Assemblea dei soci; fissa gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, alla luce delle sue finalità.

Art. 13
    Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE


Art. 14
Art. 15
    L'Assemblea delibera sul rendiconto, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16
    Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
    I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche membri del Consiglio.

Art. 17
    L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
    Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
    Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
    Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18
    Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..
SCIOGLIMENTO

Art. 19
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