C.S.E.

COMUNICAZIONI SPECIALI DI EMERGENZA

VERONA - VIA BIONDE - FORTE CHIEVO

STATUTO

 E' costituita un’associazione di volontariato denominata: C.S.E. - COMUNICAZIONI SPECIALI DI EMERGENZA.

2.  L'associazione ha sede sociale presso il Forte Chievo - Via Bionde - in Verona, mentre stabilisce la sede legale presso il proprio Presidente pro-tempore.

  1. L'associazione, esclusa ogni finalità di lucro, si prefigge i seguenti scopi sociali:
    1. Favorire lo studio dei problemi tecnici e giuridici per la valorizzazione dell'uso delle radiocomunicazioni, non solo per hobby, ma anche con scopi di soccorso, pubblica utilità e Protezione Civile.
    2. Realizzazione di corsi di formazione per radio-operatori da abilitare all'uso di apparecchiature radio o sistemi diversi dalla fonia.
    3. Ricerca, sperimentazione ed utilizzo delle varie frequenze radio appositamente designate dal "Piano Nazionale di ripartizione delle radio frequenze" sia per scopi dilettantistici sia per scopi di pubblica utilità o di soccorso.
    4. Ricerca, sperimentazione od utilizzo di tecnologie avanzate che siano in qualche modo collegate ai diversi sistemi di radiocomunicazione.
    5. Promozione di convegni e dibattiti su argomenti connessi alle radiocomunicazioni o a sistemi tecnologici che utilizzino radiocollegamenti o supporti radioelettrici.
    6. Gestione della sede presso Forte Chievo e della relativa sala radio, che dovrà essere attrezzata con idonee apparecchiature atte a garantire un centro di collegamento radio a livello provinciale e possibilmente interprovinciale.
    7. Coordinare i soccorsi radio d'emergenza a livello provinciale in caso di bisogno o di necessità.
    8. Realizzazione di eventuali attività ricreative, sociali o connesse ad attività sportive a sostegno dell’associazione stessa
  1. L'associazione ha durata illimitata.
  1. L'associazione ha Soci: Fondatori, Ordinari e Aspiranti e Sostenitori.

- Sono Soci FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l’ATTO COSTITUTIVO del C.S.E. ed il relativo STATUTO.

- Sono soci ORDINARI gli Aspiranti soci che, dopo il compimento del loro primo anno di vita associativa, hanno ottenuto il parere positivo d’accettazione da parte del Consiglio Direttivo e sono in regola con le quote sociali.

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di riconoscere eccezionalmente la qualifica di Socio Ordinario ad Aspiranti soci, in considerazione di particolari meriti loro riconosciuti.

- Sono soci ASPIRANTI coloro che abbiano presentato regolare domanda d'iscrizione, che siano in regola con la quota sociale ed abbiano sottoscritto per accettazione lo Statuto ed il Regolamento associativo.

L'Aspirante socio dovrà rimanere tale, fino al compimento del primo anno dalla propria domanda d'iscrizione, poi, dopo attenta valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, dell'impegno da lui profuso, nelle attività associative, potrà divenire socio Ordinario.

- Sono soci SOSTENITORI coloro che, anche non essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, intendono partecipare alla vita associativa.

Costoro non hanno l’obbligo di sottoscrivere per accettazione lo Statuto ed il Regolamento e non hanno diritto di voto e, rimangono Soci Sostenitori, fino a quando non sottoscriveranno una nuova domanda di adesione in qualità di Soci Aspiranti.

  1. I diritti dei Soci sono quelli di partecipare alla vita associativa, di frequentare la Sede sociale e di servirsi delle strutture e del patrimonio associativo.
  2. I doveri sono quelli definiti dal presente Statuto, dal Regolamento associativo ed alle delibere del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l’indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto immediato ma non produce alcun diritto di rivalsa da parte del Socio che ha perso i propri diritti.

  1. I Soci Aspiranti per richiedere l’iscrizione all’Associazione debbono essere in possesso di almeno una licenza o autorizzazione all'uso di apparecchiature ricetrasmittenti rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Dette attestazioni debbono essere in regola con le vigenti normative e vanno presentate al Consiglio Direttivo di anno in anno al fine di una verifica autorizzativa all'uso dei diversi apparati da parte dei Soci.

I Soci possono utilizzare solamente le apparecchiature radio per le quali hanno ottenuto il relativo permesso da parte del competente Ministero.

  1. Il patrimonio associativo è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con quote sociali, con fondi di riserva, con donazioni o sovvenzioni di soci, di privati o di Enti.

I beni concessi dai soci in uso all’Associazione dovranno essere elencati in apposito Libro delle scritture inventariali dei beni dati in comodato dai soci.

  1. L'associazione trae i propri mezzi per conseguire gli scopi associativi:
    1. dalle quote dei Soci,
    2. dai proventi di iniziative associative, ricreative, sociali o culturali.
    3. da sovvenzioni, donazioni o contributi di privati o di Enti pubblici.
  1. Sono Organi dell'associazione:
    1. l'Assemblea dei Soci,
    2. il Consiglio Direttivo,
    3. il Collegio dei Revisori dei Conti,
    4. il Collegio dei Probiviri.
  1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno dal Consiglio Direttivo, entro il mese di gennaio.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che abbiano rinnovato la quota associativa, nonché i nuovi Soci iscritti fino a 30 giorni prima della convocazione della stessa.

Ad essa debbono essere sottoposti:

    1. la Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta,
    2. il Conto consuntivo, munito della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
    3. Il Bilancio preventivo, unitamente alla relazione programmatica relativa al nuovo esercizio finanziario,
    4. la nomina dei Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri quando detti Organi siano scaduti,
    5. gli altri argomenti di straordinaria amministrazione che siano stati sottoposti al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno,

oppure per richiesta di almeno tre Soci Fondatori o della metà dei Soci Ordinari.

  1. Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, necessita la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorsa un'ora da quell’indicata nell'avviso di convocazione, che dovrà essere trasmessa almeno 10 giorni prima della data della riunione dell’assemblea, l'Assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione; in tal caso le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei Soci presenti, e vengono riportate nel Libro dei Verbali della Assemblea dei soci.
  2. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti ogni tre anni da parte dei Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica prima della scadenza del suo mandato, viene surrogato, in via prioritaria, dal primo dei Consiglieri non eletti, e, in via subordinata, viene sostituito con altro Consigliere designato dal Consiglio stesso. Il neo-Consigliere se viene surrogato, durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo, mentre se viene designato parteciperà, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, sino alla successiva Assemblea dei soci, che potrà confermare la candidatura o sostituire lo stesso con altro socio, mediante votazione da espletarsi con le modalità indicate nell'art. 12. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Manager dei vari gruppi operativi previsti dall’art. 23, nonché i Presidenti delle Delegazioni di cui all’articolo 27.
  1. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei presenti nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere; nomina altresì un Segretario dell'Associazione, che può essere anche estraneo al Consiglio stesso, in quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia stata fatta specifica richiesta da parte di almeno tre membri eletti o designati dal Consiglio stesso.
  3. Di norma il Consiglio si riunisce almeno una volta il mese, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri di nomina assembleare del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. I Manager rappresentanti dei vari gruppi operativi ed i Presidenti delle Delegazioni, hanno diritto di voto solo sugli argomenti attinenti l’attività del settore che rappresentano, mentre possono esprimere pareri - non vincolanti - sugli argomenti all’ordine del giorno. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente o del suo Vice prevalgono rispetto ai contrari.
  4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, previsti dal presente Statuto e dalle Leggi dello Stato. Il Consiglio Direttivo potrà costituire appositi i gruppi operativi previsti dall’art.23 e conferire incarichi particolari ai propri membri o ai Soci. Delle riunioni viene redatto apposito verbale, che dovrà essere riportato sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può nominare per gravi motivi, un Commissario straordinario che assume i poteri spettanti al Presidente ed al Consiglio direttivo stesso. Il Commissario, verificate le cause che hanno determinato la sua nomina, nel più breve tempo possibile, provvede entro tre mesi, alla ricostituzione dell’ordinaria amministrazione. La gestione commissariale può essere prorogata per ulteriori tre mesi, trascorsi i quali in ogni caso dovrà essere nominato un Presidente.
  5. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione, sia verso terzi che in giudizio, essi curano l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo l'obbligo di ratifica da parte di questo nel corso della prima riunione. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, che deve esprimere a maggioranza il proprio parere obbligatorio, è autorizzato a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per servizi di volontariato o di altra natura purché connessi con le attività statutarie.
  6. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il Conto consuntivo che dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori per la relativa approvazione, prima della presentazione all'Assemblea dei soci. Il conto consuntivo, dovrà comprendere anche le risultanze contabili riepilogative dei settori operativi costituiti ai sensi dell’art. 23.
  7. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi rimangono in carica tre anni ed eleggono nel proprio seno il proprio Presidente. Nel caso in cui un Membro del Collegio cessi dalla carica prima della scadenza del suo mandato, viene surrogato, in via prioritaria, dal primo dei Membri non eletti, e, in via subordinata, viene sostituito con altro Membro, designato dal Consiglio Direttivo. Il neo-Membro, se viene surrogato, durerà in carica sino alla scadenza del Collegio, mentre se viene designato parteciperà, con diritto di voto, alle riunioni collegiali, sino alla successiva Assemblea dei soci, che potrà confermare la candidatura o sostituire lo stesso con altro socio, mediante votazione da espletarsi con le modalità indicate nell'art. 12.
  8. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi rimangono in carica tre anni ed eleggono nel proprio seno il proprio Presidente. Nel caso in cui un Membro del Collegio cessi dalla carica prima della scadenza del suo mandato, viene surrogato, in via prioritaria, dal primo dei Membri non eletti, e, in via subordinata, viene sostituito con altro Membro designato dal Consiglio Direttivo. Il neo-Membro, se viene surrogato, durerà in carica sino alla scadenza del Collegio, mentre se viene designato parteciperà, con diritto di voto, alle riunioni collegiali, sino alla successiva Assemblea dei soci, che potrà confermare la candidatura o sostituire lo stesso con altro socio, mediante votazione da espletarsi con le modalità indicate nell'art. 12.
  9. I Libri sociali obbligatori che dovranno essere tenuti dall’Associazione sono i seguenti:

 a) Libro dei Soci,

b) Libro Verbali del Consiglio Direttivo,

c) Libro Verbali dell’Assemblea dei Soci,

d) Libro di cassa,

    1. Libro delle scritture inventariali del patrimonio associativo.
    2. Libro delle scritture inventariali dei beni dati in comodato dai Soci.
    3. Libro delle riunioni dei diversi settori operativi previsti dall’art. 23.
  1. All’interno dell’Associazione possono essere costituiti, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, dei gruppi operativi aventi le finalità previste dall’art. 3. Ogni gruppo è coordinato da un Responsabile di gruppo (Manager), eletto dai componenti il gruppo stesso con le modalità dell’art.12. Il Manager, quale unico responsabile dell’attività operativa e finanziaria del gruppo, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Ogni gruppo operativo deve tenere un proprio Libro delle riunioni, sul quale andranno verbalizzate tutte le proposte e le delibere prese dai componenti il gruppo stesso. Detto libro obbligatorio dovrà essere depositato in sede al fine di mettere in condizione i componenti il Consiglio Direttivo di prendere visione dello stesso. Nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo, detto libro dovrà essere firmato dal Presidente dell’Associazione o dal suo sostituto.
  2. Ogni struttura operativa, gode di autonomia finanziaria e trae i propri mezzi, oltre che da quota parte dei contributi elargiti dal C.S.E., da proprie entrate acquisite da attività di gruppo. A tal proposito dovrà tenere apposite scritture contabili, che debbono essere depositate in sede al fine di mettere in condizione i componenti il Consiglio Direttivo di prendere visione dello stesso. Nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo, detto libro dovrà essere firmato dal Presidente dell’Associazione o dal suo sostituto. L’eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese effettuate dal gruppo, sarà soggetta ad una decurtazione per spese generali associative, pari al 10% dell’utile netto, da devolvere al Tesoriere del C.S.E. entro il mese di gennaio successivo alla chiusura dell’esercizio, o comunque prima della presentazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
  3. I Responsabili dei diversi gruppi operativi operanti all’interno dell’Associazione, costituiti secondo le modalità dell’art. 23, dovranno tenere i seguenti libri obbligatori:
    1. Libro verbale delle riunioni di gruppo.
    2. Libro di cassa della gestione del gruppo.
  1. Il C.S.E. potrà costituire anche apposite Delegazioni operanti sul territorio provinciale o extraprovinciale, che saranno gestiti con le stesse regole previste per i vari settori operativi costituiti all’interno dell’Associazione stessa.
  2. Per nessun motivo potranno essere contratti impegni di spesa non effettivamente deliberati e coperti da fondi associativi. La responsabilità di eventuali spese non espressamente autorizzate, ricade sul Presidente, per le spese relative alla gestione associativa del C.S.E., e sui Presidenti delle Delegazioni o sui Managers, quando si tratti di spese inerenti la loro gestione. La mancanza di fondi, per il raggiungimento degli scopi associativi, non è causa di scioglimento dell’Asso-ciazione.
  3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il parere unanime dei Soci Fondatori ancora iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con le quote associative. L'Assemblea, che delibera secondo le vigenti norme del Codice Civile, stabilisce la destinazione del patrimonio residuo dopo aver soddisfatto le eventuali passività.
  4. Eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri, che giudicheranno quali arbitri amichevoli.
  5. I Soci Fondatori s'impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, a concedere in uso gratuito i locali di Forte Chievo, al Consiglio Provinciale della Provincia di Verona, della Federazione cui il C.S.E. aderisce ad insindacabile giudizio dell’Assemblea dei Soci, quando il legale rappresentante della stessa ne faccia specifica richiesta, per riunioni collegiali degli organi Provinciali.

 

VERONA 24 gennaio 1991………………………….. I SOCI FONDATORI:

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