CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
VERONA
Statuto - regolamento
Art. 5bis. Assemblea generale delle associazioni della provincia
Art. 9. Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 1O.Gratuità e onerosità delle cariche.
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Verona e Provincia e Unione delle Associazioni di Volontariato Veronesi per la gestione del Centro di Servizio assumono unitariamente il ruolo di Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona , e in tale veste prendono il nome di Federazione del Volontariato Provinciale (d'ora in poi Federazione) aperta all'adesione delle Associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato.
La Federazione assume l'incarico di gestire il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona (d'ora in poi C.d.S.), con sede legale e operativa in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negli spazi offerti dalla Provincia di Verona. E' prevista la possibilità di apertura di sportelli sussidiari periferici. La Federazione è apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
La Federazione - dando vita al C.d.S. - accoglie e si conforma alle norme della legge-quadro n.266/91, e, con tale spirito, persegue lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di tutto il Volontariato provinciale - iscritto e non iscritto nei Registri regionali - mediante erogazione di servizi e con lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) approntamento di strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offerta di consulenza e assistenza qualificata, in particolare per quanto riguarda il settore fiscale, la compilazione e la stesura dei bilanci, nonché strumenti per la progettazione, l'avvìo e la realizzazione di specifiche attività;
c) assunzione di iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti a organizzazioni di volontariato;
d) offerta di informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, nonché sulla normativa e sulle circolari applicative in materia;
e) fornitura diretta o indiretta alle organizzazioni di volontariato di servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni e approvati dal Comitato di Gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera
d) del comma 4 dell'art.2 del Decreto Ministeriale 21.11.91;
f) promozione a favore dell'associazionismo e delle organizzazioni no profit.
Sono Organi del C.d.S.:
a) l'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni provinciali aderenti alla Federazione e comunque aperta alle altre Associazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
a) Sono membri dell'Assemblea i Presidenti delle Associazioni di Volontariato aderenti alla Federazione ed è comunque alle altre Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale.
b) l'Assemblea è chiamata a svolgere i seguenti adempimenti:
c) L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione deve pervenire in tempo utile, per iscritto, indirizzata al domicilio delle persone da convocare; deve contenere l'ordine del giorno formulato in maniera da permettere una valutazione adeguata degli argomenti da trattare.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa.
- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta conferita ad altro avente diritto. In seconda convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Ciascun partecipante non può presentare più di una delega.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di richiesta di modifica dello Statuto-Regolamento occorre la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 5bis. Assemblea generale provinciale delle Associazioni di Volontariato.
Sono membri dell'Assemblea i Presidenti, o loro delegati, delle Associazioni provinciali di volontariato iscritte al Registro Regionale.
1. a) elegge il membro del Comitato di Controllo di sua competenza
1.b) elegge i due membri del Comitato Direttivo di sua competenza come previsto dalla normativa vigente
L'Assemblea viene convocata di norma una volta l'anno per le comunicazioni relative al bilancio ed all'andamento dell'attività del Centro.
Art. 6. Consiglio Direttivo.
1. a) Il Consiglio Direttivo è formato di sei membri eletti dalle Assemblee sopracitate (un settimo membro viene nominato dal Comitato di Gestione). Esso coopta quattro membri (privi di diritto di voto) in qualità di esperti dei quattro Settori del Volontariato scegliendoli dall'elenco proposto dall' Assemblea.
b) Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
c) Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
2. Dopo tre assenze non giustificate - e non dovute a palesi motivi di forza maggiore - il Consigliere decade dalla carica consigliare.
a) Il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, viene eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
b) Rappresenta legalmente il C.d.S. nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla direzione e amministrazione del Centro in stretta collaborazione col Direttore, per assicurare efficienza ed efficacia all'attività dell' azienda-Volontariato.
c) In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
d) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente
e) Convoca l'Assemblea della Federazione e quella provinciale
E' nominato dal Consiglio Direttivo.
Ha la responsabilità di dirigere il C.d.S. attuando le decisioni del Consiglio Direttivo con la sensibilità e la competenza manageriale congeniale al settore del Volontariato.
Nell'ambito delle sue responsabilità è chiamato orientativamente all'espletamento dei compiti seguenti:
Art. 9. Collegio dei Revisori dei conti.
a) Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
b) Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi o anche su segnalazione di un appartenente a uno degli organi; la segnalazione va fatta per iscritto e firmata.
c) Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata, da accompagnare alla lettera di convocazione dell'Assemblea stessa.
Art. 1O.Gratuità e onerosità delle cariche.
a) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
b) Non possono rivestire incarichi nell'organo direttivo e in quello di controllo del centro nè assumere consulenze retribuite le persone che svolgono attività e/o professioni che hanno attinenza con le attività dei Centri di Servizio.
c) E' a titolo oneroso la carica di Direttore del Centro ed eventualmente di una o due persone, a disposizione del Direttore, con mansioni d'ordine. Ciò allo scopo di assicurare l'indispensabile efficienza e continuità del servizio
Il Centro usufruisce di quanto messo a disposizione dal Comitato di Gestione, dagli Enti locali, dalla Regione e da eventuali altri soggetti pubblici e privati. Ha la capacità di accogliere donazioni, attribuzioni di eredità o di legato.
All'interno del Centro si attivano dei Gruppi di lavoro, preferibilmente secondo la ripartizione prevista dalla legge per i settori del volontariato. I gruppi saranno coordinati dai quattro esperti scelti dal Consiglio Direttivo.
Detti Gruppi sono aperti a tutti gli appartenenti alle Associazioni di Volontariato provinciale, e possono invitare rappresentanti di Enti ed Istituzioni. E' compito dei Gruppi di lavoro raccogliere esigenze e necessità del mondo del volontariato, promuovendo specifiche richieste al Comitato Direttivo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto-Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato.