CENTRO DI
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
VERONA
ritorna alla pagina della normativa
ritorna alla pagina principale
Legge regionale 18 gennaio 1995, n.1
Modifiche ed integrazioni dell'articolo
14 della legge regionale 30 agosto 1993, n.40, relativo ai centri
di servizio per il volontariato
art.1 Sostituzione dell'articolo 14
della legge regionale 30 agosto 1993, n.40
Art. 2 Inserimento dell'articolo
14-bis
Art. 3 Inserimento dell'articolo
14-ter
Art. 4 Inserimento dell'articolo
14-quater
legge regionale n.40/93
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art.1
Sostituzione dell'articolo 14 della legge
regionale 30 agosto 1993, n.40
- L'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n.40,
e' sostituito dal seguente:
- "Art. 14 - Centri di servizio.
- I centri di servizio per il volontariato sono
istituiti nella regione del Veneto ai sensi della
legge 11 agosto 1991n.266.
- Il Comitato di gestione del fondo speciale di cui
alla legge 11 agosto 1991, n.266, istituisce i
centri di servizio per il volontariato nella
Regione del Veneto, con le modalita' previste dal
decreto del Ministero per il tesoro 21 novembre
1991 integrate da quelle della presente legge.
- Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine
di favorire un omogeneo sviluppo teritoriale
delle attivita' del volontariato e di dare
concretezza all'intesa con gli enti locali
prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 21 novembre 1991, il comitato di
gestione opera in armonia con gli indirizzi
programmatici adottati dalla Giunta regionale
sulla base di accordi con le province,con i
comuni, con i rappresentanti degli enti e delle
casse di cui al decreto ministeriale, uno per
ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del
mondo del volontoriato, uno per provincia,
designati dalla conferenza regionale del
volontariato di cui all'articolo 7."
torna
all'indice
torna alla legge n.40/93
Art. 2
Inserimento dell'articolo 14-bis
- Dopo l'articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993,
n.40, e' inserito il seguente articolo 14-bis:
- "Art. 14 bis - Compiti dei centri di servizio.
- I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:
- a) approntano strumenti ed iniziative per
la crescita della cultura della
solidarieta', la promozione di nuove
iniziative di volontariato ed il
rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza
qualificata nonche' strumenti per la
progettazione, l'avvio e la realizzazione
di specifiche attivitą;
- c) assumono iniziative di formazione e
qualificazione nei confronti degli
aderenti ad organizzazioni di
volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie,
documentazioni e dati sulle attivita' di
volontariato locale e nazionale;
- e) forniscono direttamente o
indirettamente alle organizzazioni di
volontariato servizi e prestazioni
contenuti in specifici progetti
organicamente formulati, promossi dalle
medesime organizzazioni ed approvati dal
comitato di gestione in sede di riparto
delle somme di cui alla lettera d del
comma 4 dell'art.2 del Decreto Ministero
del tesoro 21/11/91.
- Le attivita' di cui al comma 1, sono garantite
dai centri di servizio con la messa a
disposizione di appositi mezzi, idoneo personale
nonche' di risorse economico-finanziarie secondo
le modalita' previste dal comitato di gestione.
- La Giunta regionale promuove il concorso degli
enti privati interessati per la realizzazione
delle attivita' di cui al comma 1. Tale
partecipazione si realizza con la messa a
disposizione di risorse finanziarie, personale,
strumenti e spazi necessari alle organizzazioni
di volontariato."
torna
all'indice
torna alla legge n.40/93
Art. 3
Inserimento dell'articolo 14-ter
- Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto
1993, n.40, e' inserito il seguente articolo 14-ter:
- "Art. 14 ter - Sedi dei centri di servizio.
- Allo scopo di razionalizzare le risorse,
contenere i costi di gestione e favorire lo
sviluppo delle attivita' di volontariato, le
province, in accordo con gli altri enti pubblici
e privati e sulla base delle indicazioni
programmatiche del comitato di gestione,
concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi
necessari per lle sedi dei centri di servizio.
- L'individuazione delle sedi deve comunque
garantire la presenza di un centro di servizio in
ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto
delle esigenze socio-territoriali e della
presenza delle organizzazioni di volontariato nel
territorio."
torna
all'indice
torna alla legge n.40/93
Art. 4
Inserimento dell'articolo 14-quater
- Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale 30 agosto
1993, n.40, e' inserito il seguente articolo 14-quater:
- "Art. 14 quater- Comitato di gestione del fondo
speciale regionale.
- Il Presidente della Giunta regionale o
l'Assessore suo delegato e' componente del
comitato di gestione del fondo speciale
costituito presso la regione ai sensi
dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991,
n.266, e la Giunta medesima nomina gli altri
componenti rappresentanti delle organizzazioni d
volontariato regolarmente isvritte al registro
regionale del volontariato di cui all'articolo 7.
- Nella costituzione dei centri di servizio e nella
ripartizione dei fondi per la realizzazione delle
attivita' di cui all'articolo 14 bis, al comitato
di gestione partecipano con voto consultivo sei
rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato regolarmente iscritte al registro
regionale , nominati dalla conferenza regionale
del volontariato di cui all'articolo 7."
torna
all'indice
torna alla legge n.40/93
ritorna alla pagina della normativa