CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO
VERONA
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Legge regionale 30 agosto
1993, n.40
Norme per il riconoscimento e la
promozione delle organizzazioni di volontariato
art.1 Finalita' e oggetto
Art. 2 Attivita' di volontariato
Art. 3 Organizzazioni di
volontariato
Art. 4 Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato
Art.5 Osservatorio regionale sul
volontariato
Art. 6 Funzionamento
dell'osservatorio regionale sul volontariato
Art. 7 Conferenza regionale del
volontariato
Art. 8 Convenzione
Art. 9 Contenuti della convenzione
Art. 10 Criteri di priorita' per
le convenzioni
Art. 11 Formazione e
aggiornamento dei volontari
Art. 12 Contributi alle attivita'
del volontariato
Art. 13 Domande ed erogazione dei
contributi regionali
Art. 14 Centri di Servizio
regionali e Comitato di Gestione del fondo speciale regionale (versione
originale)
Art. 14 Centri di servizio
(come sostituito dalla legge regionale n.1/95)
Art. 14 bis Compiti dei centri
di servizio
Art. 14 ter Compiti dei
centri di servizio
Art. 14 quater Comitato
di gestione del fondo speciale regionale
Art. 15 Osservanza obblighi di
legge
Art. 16 Norma finanziaria
Art. 17 Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
art.1
Finalita' e oggetto
- La Regione Veneto riconosce e valorizza la funzione
sociale dell'attivita' di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarieta' e pluralismo ne promuove
l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto
alle iniziative dirette al conseguimento di finalita'
particolarmente significative nel campo sociale,
sanitario, ambientale, culturale e della solidarieta'
civile per affermare il valore della vita, migliorarne la
qualita' e per contrastarne l'emarginazione.
- La Giunta Regionale, attraverso gli strumenti di
programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le
conseguenti attivita' da valorizzare anche con incentivi
di ordine economico.
- La presente legge stabilisce i principi e i criteri per
la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di
volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.
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Art. 2
Attivita' di volontariato
- Ai fini della presente legge si considera attivita' di
volontariato quella svolta per soli fini di solidarieta'
e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucroe di
remunerazione, anche indiretti. Tale attivita' deve
essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da
volontari associati in organizzazioni liberamente
costituite , mediante prestazioni personali a favore di
altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di
tutela da parte della comunita'.
- Restano escluse le attivita' che, pur avendo fini di
solidarieta', non consistono nell'erogazione di servizi
ne' nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.
- La Giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del
comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato effettuata
dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il
sindaco interessato comunica al Presidente della Giunta
regionale i risultati degli accertamenti con cadenza
almeno triennale, sulla scorta delle modalita' fissate
dalla Giunta regionale.
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Art. 3
Organizzazioni di volontariato
- Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2
le organizzazioni di volontariato devono costituirse
secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11
agosto 1991 n.266 e secondo quanto previsto dalla
presente legge.
- Le organizzazioni di volontariatopossono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al
loro regolare funzionamento oppure per qualificare o
specializzare l'attivita' da esse svola e non per
l'esercizio di attivita' di solidarieta'
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Art. 4
Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato
- E' istituito presso la Giunta reginale, il registro
regionale delle associazioni di volontariato che puo'
essere articolato in sezioni con deliberazione della
Giunta medesima.
- Hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti
previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991,
n.266. Le domande di iscrizione sono presentate al
Presidente della Giunta regionale corredate da:
- a) atto costitutivo e statuto o accordi degli
aderenti
- b) ordinamento interno , con l'indicazione della
persona cui e' riferita la rappresentanza legale
- La Giunta regionale, entro il termine di 90 giornidal
ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria
esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede
all'iscrizione dell'organizzazione al registro
dandonecomunicazione al comune e alla provincia
territorialmente competenti
- Il termine di cui al comme 3 e' sospeso nel caso in cui
per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria
l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di
quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere
dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei
documenti richiesti.
- I soggetti interessati devono chiedere, pena la
cancellazione automatica dal registro,la conferma
dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione,
qualora fossero intervenute modificazioni, della
documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
- La Giunta regionale, anche per il tramite del comune
territorialmente competente, verifica la permanenza dei
requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al
registro delle organizzazioni di volontariato.
- La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la
cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente
comunicata al Presidente della Giunta regionale dal
legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco
del comune competente per territorio. La cancellazione e'
disposta con deliberazione della Giunta regionale.
- la Giunta regionale comunica alle organizzazioni di
volontariato, motivandolo, anche ai fini
dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n.266, il diniego dell'iscrizione e la
cancellazione dal registro regionale dandone altresi'
comunicazione al comune ed alla provincia
territorialmente competenti.
- A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e
5 e' accompagnata dalla relazione degli interventi
programmati con la specificazione delle metodologie di
intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari
impiegati. Le oorganizzazioni di volontariato presentano
inoltre una relazione sulle attivita' svolte.
- Nel registro regionale di cui al comma 1, sono di diritto
iscritte le organizzazioni di volontariato gia'
ricomprese nel registro delle associazioni di
volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30
aprile 1985, n.46 la cui disciplina e' stata adeguata ai
principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991,
n.266 con deliberazione della Giunta regionale n.4406 del
28 luglio 1992, esecutiva.
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Art.5
Osservatorio regionale sul volontariato
- E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.
- L'osservatorio e' composto:
- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un
assessore suo delegato che lo presiede;
- b) da un rappresentante delle provincie,
designato dall'unione delle province del Veneto;
- c) da tre rappresentanti dei comuni designati
dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in
rappresentanza dei territori montani;
- d) da un rappresentante delle ULSS del Vento,
designato dalla GIunta regionale;
- e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato designati dalla conferenza
regionale del volontariato di cui all'articolo 7;
- f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni
che promuovono attivita' o cultura di
volontariato nominati dalla Giunta regionale.
- Il vicepresidente dell'osservatorio e' eletto nella rima
riunione tra i suoi componenti.
- In relazionealle materie trattate, il presidente
dell'osservatorio puo' invitare esperti che partecipano
alle sedute senza diritto di voto.
- L'osservatorio regionale sul volontariato e' organo
consultivo della Giunta regionale in materia di
volontariato e, su richiesta della medesima provvede a:
- a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui
piani e programmi che interessano i settori
d'intervento delle organizzazioni di volontariato
di competenza regionale;
- b) esprime parere sulla tenuta e sulla gestione
del registro regionale di cui all'articolo 4;
- c) esprime parere sull'istituzione dei centri di
servizio regionali di cui all'articolo 14;
- d) esprime parere sui progetti elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte al
registro regionale;
- L'osservatorio rregionale sul volontariato inoltre:
- a) avanza proposte alla Giunta regionale sulle
materie oggetto delle attivita' delle
organizzazioni di volontariato;
- b) propone iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario pe la
prestazione di servizi;
- c) fornisce ogni utile elemento per la promozione
e lo sviluppo del volontariato anche tramite
proposte di ricerche e di studi;
- d) promuove la diffusione delle attivita' svolte
dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro
federazioni e la pubblicazione del rapporto
regionale sull'andamento del volontariato nella
regione.
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Art. 6
Funzionamento dell'osservatorio regionale
sul volontariato
- All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla
costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato
che si riunisce su convocazione del Presidente della
Giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano
pervenute tutte le designazioni richieste, per la
costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due
terzi dei componenti.
- Per la validità delle riunioni dell'osservatorio è
necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di
parità, decide il voto del Presidente.
- La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso
il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per
la partecipazione.
- L'osservatorio previsto dall'articolo 6 della legge
regionale 30 aprile 1985, n. 46, è sostituito dal nuovo
osservatorio regionale sul volontariato di cui
all'articolo 5. La Giunta regionale provvede alla sua
attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
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Art. 7
Conferenza regionale del volontariato
- E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni
di volontariato iscritte al registro regionale.
- La conferenza è formata da:
- a) i responsabili regionali delle organizzazioni
di volontariato presenti in almeno tre province;
- b) un responsabile per ogni provincia delle
organizzazioni di volontariato aggregate in
coordinamento.
- Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di
ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di
cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta
Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da
nominare nella conferenza.
- La conferenza e convocata nella sua prima seduta dal
Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente
della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno
un terzo dei suoi componenti.
- La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri
componenti il Presidente e delibera il proprio
regolamento.
- La conferenza designa i rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato all'interno
dell'osservatorio sul volontariato con le modalità
previste dalla Giunta regionale.
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Art. 8
Convenzione
- Le attivita' di volontariato, prestate all'interno di
strutture pubbliche o di strutture convenzionate con enti
pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle
organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro
regionale di cui all'articolo 4.
- Le convenzioni in atto, stipulate dalle organizzazioni di
volontariato anteriormente al'entrata in vigore della
presente legge, devono essere adeguate entro un anno, ai
principi e criteri nella medesima contenuti.
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Art. 9
Contenuti della convenzione
- La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti
elementi essenziali:
- a) la descrizione dell'attivita' oggetto del
rapporto convenzionale e delle relative modalita'
di svolgimento, anche al fine di garantire il
raccordo con i programmi e le norme di settore;
- b) l'indicazione delle srtutture, delle
attrezzature e dei mezzi impiegati nello
svolgimento dell' attivita';
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause
e le modalita' della sua risoluzione;
- d) l'entita' delle prestazioni del personale
volontario necessario allo svolgimento
dell'attivita' in modo continuativo;
- e) l'entita' del rimborso assegnato
all'organizzazione per i costi di gestione e per
le spese sostenute e documentate dai volontari e
ammissibili ai sensi della presente legge e della
legge 11 agosto 1991, n.266;
- f) impegno e modalita' per lo svolgimento
continuativo delle prestazioni convenzionate;
- g) le forme e le modalita' di verifica e di
controllo qualitativo delle prestazioni;
- h) le modalita' di rendicontazione delle spese e
di corresponsione dei rimborsi;
- i) l'obbligo di presentare una relazione
sull'attivita' svolta, all'ente con il quale
l'organizzazione stipula la convenzione, sia
periodicamente che a richiesta dell'ente
medesimo;
- l) l'obbligo della copertura assicurativa, con
spesa a carico dell'ente con il quale
l'organizzazione stipula la convenzione, per
responsabilita' civile verso terzi e contro ggli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attivita';
- m) l'entita' e la qualita' delle prestazioni
specializzate eventualmente fornite da terzi e a
questi retribuite nei limiti di cui al comma 2
dell'articolo 3;
- n) l'obbligo del rispetto della dignita' e dei
diritti degli utenti e le sanzioni per le
eventuali inadempienze.
- La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un
potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il
tramite dell'ente locale competente per territorio, per
la verifica delle prestazioni e per il controllo della
loro qualita' con possibilita' di dichiarare la
risoluzione del rapporto convenzionato quando sia
constata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la
non idoneita' dell'organizzazione di volontariato ai
sensi della presente legge.
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Art. 10
Criteri di priorita' per le convenzioni
- La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti
pubblici operanti nel teritorio regionale, individuano
nell'ambito dei seguenti criteri le priorita' nelle
scelte delle organizzazioni di volontariato per la
stipula delle convenzioni
- a) attivita' di volontariato e' rivolta al
conseguimento di particolari obiettivi
individuati con carattere di priorita' dagli atti
di programmazione regionale o che a questi
risultano particolarmente correlati;
- b) attivita' che si propone obiettivi per la
soluzione di problematiche connesse ad emergenze
sociali o sanitarie o ambientali;
- c) attivita' e servizi assunti integralmente in
proprio in assenza di servizio pubblico;
- d) attivita' e servizi integrativi o di supporto
a servizi pubblici;
- e) espletamento dell'attivita' con sistemi e
modalita' innovativi, che garantiscano comunque
il concreto ed efficace raggiungimento degli
obiettivi;
- f) sede dell'organizzazione e presenza operativa
nel territorio di svolgimento dell'attivita';
- g) esperienza maturata dai volontari
nell'attivita' oggetto di convenzione;
- h) livello qualitativo dal punto di vista
organizzativo e professionale del personale
volontario impeganto nell'attivita', anche con
riferimento a parametri prioritariamente fissati
da vigenti disposizioni e a titoli di
specializzazione posseduti;
- i) partecipazione a corsi e a sistemi di
formazione e aggiornamento professionale dei
volontari negli specifici settori d'intervento.
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Art. 11
Formazione e aggiornamento dei volontari
- La Giunta regionale nell'ambito del programma triennale
di formazione professionale, sulla base di proposte
avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di
volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in
ambito almeno regionale nelle attivita' di
organizzazione, formazione e promozione culturale sul
volontariato, nonche' sulla base delle proposte
dellìosservatorio regionale sul volontariato, e'
autorizzata a promuovere iniziative di promozione e di
aggiornamento del personale volontario, predisponendo a
tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la
conoscenza di nozioni tecniche utili nell'esercizio
dell'attivita' di volontariato.
- Il persobnale volontario delle organizzazioni iscritte al
registro regionale di cui all'articolo 4, puo'
partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per
i propri dipendenti. Tale partecipazione e' limitata ad
una percntuale stabilita dalla Giunta regionale in
ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del
settore dell'attività d'intervento del volontario.
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Art. 12
Contributi alle attivita' del volontariato
- L'iscrizione al registro regionale e condizione
necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente
concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel
territorio regionale.
- La Giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni
pubbliche operanti nel territorio regionale possono
erogare contributi alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo
di sostenere specifiche e documentate attività o
progetti, tenuto conto delle determinazioni
programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.
- I contributi previsti dalla presente legge possono essere
assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di
altri benefici regionali, purché questi ultimi siano
concessi per attività non previste dalla presente legge.
- Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono
ricevere contributi dalla Regione o da altri enti
pubblici, purché l'importo risultante complessivamente
non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa.
- Non sono consentite forme di contribuzione alle
prestazioni lavorative o professionali espletate dal
personale volontario.
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Art. 13
Domande ed erogazione dei contributi
regionali
- Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in
materia di volontariato, vanno presentate al Presidente
della Giunta regionale.
- La Giunta regionale provvede, entro il termine di novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a
determinare con propria deliberazione i criteri e le
modalità per la presentazione delle domande e per
l'erogazione dei contributi regionali.
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Art. 14 versione
originale
Centri di Servizio regionali e Comitato di
Gestione del fondo speciale regionale
- I centri di servizio per il volontariato sono
disciplinati dalle norme previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266 e dal relativo decreto ministeriale di
attuazione.
- La Giunta regionale nomina il proprio rappresentante e i
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali
componenti del comitato di gestione del fondo speciale
regionale di cui al decreto del Ministro del Tesoro del
21 novemhre 1991.
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Art. 14
Centri di Servizio
(come sostituito dalla legge regionale
n.1/95)
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Art. 14 bis
Compiti dei centri di servizio
(come sostituito dalla legge regionale
n.1/95)
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Art. 14 ter
Compiti dei centri di servizio
(come sostituito dalla legge regionale
n.1/95)
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Art. 14 quater
Comitato di gestione del fondo speciale
regionale
(come sostituito dalla legge regionale
n.1/95)
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Art. 15
Osservanza obblighi di legge
- Le organizzazioni di volontariato sono tenute
all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11
agosto l991, n.266 in particolare della formazione del
bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al
comma 1 comporta la sospensione del godimento dei
benefici e delle agevolazioni previsti per le
organizzazioni di volontariato.
- La cancellazione dal registro o la mancata conferma
dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento
dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.
- L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di
legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento
giuridico.
- La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione della
legge.
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Art. 16
Norma finanziaria
- Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di
lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e
1995 iscritte al cap. 61420 «Interventi regionali per il
volontariato operante in settori di competenza
regionale» del bilancio pluriennale 1993-1995.
- Per gli anni successivi si provvederà con le leggi
annuali di approvazione del bilancio ai sensi
dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977,
n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre
1982, n. 43.
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Art. 17
Abrogazioni
- La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 «Interventi
regionali per la valorizzazione e il coordinamento del
volontariato» è abrogata.
- Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 «Competenza
e disciplina degli interventi in materia di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da
alcool», al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole
«volontariato singolo» sono abrogate le parole «o
associato».
- L'articolo 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n.
55 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
assistenza sociale», è abrogato.
- Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 20
luglio 1989, n. 21 «Piano socio-sanitario regionale
1989-1991», è abrogato.
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