CENTRO DI
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
VERONA
Legge 11
agosto 1991, n.266
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Indice
art.1 Finalita'
e oggetto della legge
art.2 Attivita'
di volontariato
art.3 Organizzazioni
di volontariato
art.4 Assicurazione
degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
art.5 Risorse
economiche
art.6 Registri
delle organizzazioni di volontaraito istituiti dalle regioni e
dalle province autonome
art.7 Convenzioni
art.8 Agevolazioni
fiscali
art.9 Valutazione
dell'imponibile
art.10 Norme
regionali e delle province autonome
art.11 Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
art.12 Osservatorio
nazionale per il volontariato
art.13 Limiti
di applicabilita'
art.14 Autorizzazione
di spesa e copertura finanziaria
art.15 Fondi
speciali presso le regioni
art.16 Norme
transitorie e finali
art.17 Flessibilita'
nell'orario di lavoro
art.1
Finalita' e oggetto della legge
- La repubblica italiana riconosce il valore sociale e la
funzione dell'attivita' del volontariato come espressione
di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove
lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce
l'apporto originale per il conseguimento delle finalita'
di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di TN
e BZ e dagli enti locali
- La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e
le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni
di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti
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art.2
Attivita' di volontariato
Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini
di solidarieta'.
- L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni alro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte.
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art.3
Organizzazioni di volontariato
- E' considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono assumere la
forma giuridica che ritengono piu' adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilita' con lo scopo solidaristico.
- Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o
nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice ciivile
per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza
dei fini di lucro, la democraticita' della struttura,
l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative
nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammisssione e di esclusione di
questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresi' stabiliti gli obblighi di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalenrsi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al
loro regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificarrrre o specializzare l'attivita' da esse
svolta.
- Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato
mediante strutture proprie o nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche
o con queste convenzionate.
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art.4
Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato
- le organizzazioni di volontariat debbono assicurare i
propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la
responsabilita' civile verso i terzi.
- Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrasta in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati
i relativi controlli.
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art.5
Risorse economiche
- Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
della propria attivita' da:
- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di enti o di
istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attivita'
o progetti.
- d) contributi di organismi internazionali.
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attivita' commerciali e
produttive marginali.
- Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita'
giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6,
possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili
occorerenti per lo svolgimento della propria attivita'.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del
codice civile, accettare donazioni e, con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite, esclusivamente al
conseguimento delle finalita' previste dagli accordi,
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- I beni di cui al comma 2 sono intestati alle
organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice
civile.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione
delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico od analogo settore, secondo le indicazioni
contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o
in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
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art.6
Registri delle organizzazioni di
volontaraito istituiti dalle regioni e dalle province autonome
- Le regioni e le province autonome disciplinano
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontaraito.
- L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali
secondo le disposizioni di cui rispčettivamente agli
articoli 7 e 8.
- Hanno diritto di essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo o degli accordi degli aderenti.
- Le regioni e le province autonome determinano i criteri
per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvvedimento motivato.
- Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
al tribunale ammintrativo regionele, il quale decide
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e'
appellabile entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalita' e negli stessi termini.
- Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei Registri all'Osservatorio nazionale per il
volontaraito previsto dall'articolo 12.
- Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate
di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione
neminativa dei soggetti eroganti.
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art.7
Convenzioni
- Lo Stato, le regioni e le province autonome, gli
enti locali e gli atri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontaraito
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita'
operativa.
- le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuita' l'attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti degli
utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le
modalita' di rimborso delle spese.
- La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 e'
elemento essenziale della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell'ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
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art.8
Agevolazioni fiscali
- Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini
di solidarieta' e quelli connessi allo svolgimento delle
loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro.
- Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato di cui all'artizolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarieta', non si
considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e
le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da
ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
- All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come
modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991,
n.102, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
- "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1,
e secondo i medesimi principi e criteri direttivi,
saranno introdotte misure volte a favorire erogazioni
liberali in denaro a favore delle organizzazioni di
volontaraito costituite esclusivamente ai fini di
solidarieta', purche' le attivita' siano destinate ad
attivita' di volontariato, riconosciute idonee in base
ala normativa vigente in materia e che risultino iscritte
senza iterruzione da almeno due anni negli appositi
registri. A tal fine, in deroga alle disposizioni di cui
alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la
deducibilita' delle predette erogazioni ai sensi degli
articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica22 dicembre 1986, n.917 e successive
modificazioni, per un ammontare non superiore a lire 2
milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella
misura del 50 per cento della somma erogata entro il
limite dl 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un
massimo di lire 100 milioni"
- I proventi derivanti da attivita' commerciali e
produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi )ILOR) qualora
sia documentato il loro totale reimpiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle
domande di esenzione, previo accertamento della natura e
dell'entita' delle attivita', decide il Ministro delle
finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali.
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art.9
Valutazione dell'imponibile
- Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 20, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.598 come
sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.
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art.10
Norme regionali e delle province autonome
- Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
- In particolare disciplinano:
- a) le modalita' cui dovranno attenersi le
organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di
volontariato all'interno delle strutture
pubbliche e di strutture convenzionate con le
regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di
priorita nella scel ta delle organizzazioni per
la stipulazione delle convenzioni, anche in
relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli ordini e le forme di controllo, secondo
quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di
sostegno delle attivitą di volontariato;
- f) la partccipazione dei volontari aderenti alle
organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 ai corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale
svolti o prornossi dalle regioni, dalle province
autorome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
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art.11
Diritto all'informazione ed accesso ai
documenti amministrativi
- Alle organizzazioni di volntariato, iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di
cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
- Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
Giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
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art.12
Osservatorio nazionale per il volontariato
- Con dccreto del Presidcute del Consiglio dci Ministri, su
proposta del Ministro per gli affari sociali, e'
istituito l' Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un
suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzaz:ioni e delle federazioni di volontariato
operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si
avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a
disposizione dal Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
- a) provvedere al censimento delle organizzazioni
di volontariato ed alla diffusione della
conoscenza delle attivita' da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione
e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborali,
anche in collaborazione con gli enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad
emergenze sociali e per favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
- /) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione delle
normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni , iniziative di formazione ed
aggiornamento per la prestazione dei servizi;
- h) pubblicare un bollettino periodico di
informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla circolazione delle notizie
attinenti l'attivitą di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una
Conferenza nazionale del volontariato, alla quale
partecipano tutti i soggetti istituzionali, i
gruppi e gli operatori interessati.
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art.13
Limiti di applicabilita'
- E' fatta salva la normativa vigente per le attivitą di
volontariato non contemplate nella presente legge, con
particolare riferimento alle attivitą di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a
quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui
alla legge I5 dicembre 1972, n.772.
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art.14
Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria
- Per il funzionamento dell`Osservatorio nazionale per il
volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma
2 dell'articolo 12 e per 1'organizzazione della
Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1,
lettera i), dello stesso articolo 12, č autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993.
- All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856.
dello stato di previsione del ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato».
- Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1
e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993. Al relativo onere si fa fronte mediante
utilizzazione dello stanziamen:o iscritto ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno
finanziario 1991, all uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: «Legge quadro sulle
organizzazioni di volontariato».
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art.15
Fondi speciali presso le regioni
- Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
lcgislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere
nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di
Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere
nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di
funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera
d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali,
centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualioficarne l'attivita'.
- Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano
proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui
all'articolo 1 del citato decreto legislativo n.356 del
1990, devono destinare alle medesime finalita' di cui al
comma 1 del presente articolo una somma pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di
pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma,
del regio decreto 25 aprile 1929, n.967, e successive
modificazioni.
- Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1
e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge nella gazzetta Ufficiale.
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art.16
Norme transitorie e finali
- Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di TN e BZ, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge
entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
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art.17
Flessibilita' nell'orario di lavoro
- I lavoratori che facciano parte di organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter
espletare attivita' di volontariato, hanno diritto di
usufruire delle norme di flessibilita' di orario di
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
- All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93 e'
aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i
criteri per consentire ai lavoratori, che
prestino nell'ambito del comune di abituale
dimora la loro opera volontaria in gratuita a
favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia,
di usufruire di particolari forme di
flessibilita' degli orari di lavoro o di
turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
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