CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

VERONA


Legge 11 agosto 1991, n.266

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Indice

art.1 Finalita' e oggetto della legge

art.2 Attivita' di volontariato

art.3 Organizzazioni di volontariato

art.4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

art.5 Risorse economiche

art.6 Registri delle organizzazioni di volontaraito istituiti dalle regioni e dalle province autonome

art.7 Convenzioni

art.8 Agevolazioni fiscali

art.9 Valutazione dell'imponibile

art.10 Norme regionali e delle province autonome

art.11 Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

art.12 Osservatorio nazionale per il volontariato

art.13 Limiti di applicabilita'

art.14 Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

art.15 Fondi speciali presso le regioni

art.16 Norme transitorie e finali

art.17 Flessibilita' nell'orario di lavoro

art.1

Finalita' e oggetto della legge

  1. La repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' del volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di TN e BZ e dagli enti locali
  2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti

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art.2

Attivita' di volontariato

Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

  1. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
  2. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni alro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

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art.3

Organizzazioni di volontariato

  1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
  2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
  3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice ciivile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza dei fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammisssione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti gli obblighi di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
  4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalenrsi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificarrrre o specializzare l'attivita' da esse svolta.
  5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

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art.4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

  1. le organizzazioni di volontariat debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
  2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrasta in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

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art.5

Risorse economiche

  1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:
  1. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorerenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite, esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
  2. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
  3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

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art.6

Registri delle organizzazioni di volontaraito istituiti dalle regioni e dalle province autonome

  1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontaraito.
  2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui rispčettivamente agli articoli 7 e 8.
  3. Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo o degli accordi degli aderenti.
  4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvvedimento motivato.
  5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale ammintrativo regionele, il quale decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
  6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei Registri all'Osservatorio nazionale per il volontaraito previsto dall'articolo 12.
  7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione neminativa dei soggetti eroganti.

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art.7

Convenzioni

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli atri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontaraito iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa.
  2. le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' l'attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
  3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

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art.8

Agevolazioni fiscali

  1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta' e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
  2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'artizolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
  3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n.102, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
  4. "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontaraito costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate ad attivita' di volontariato, riconosciute idonee in base ala normativa vigente in materia e che risultino iscritte senza iterruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite dl 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni"
  5. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi )ILOR) qualora sia documentato il loro totale reimpiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle attivita', decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

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art.9

Valutazione dell'imponibile

  1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.598 come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.

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art.10

Norme regionali e delle province autonome

  1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
  2. In particolare disciplinano:

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art.11

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

  1. Alle organizzazioni di volntariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni Giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

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art.12

Osservatorio nazionale per il volontariato

  1. Con dccreto del Presidcute del Consiglio dci Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l' Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzaz:ioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

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art.13

Limiti di applicabilita'

  1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivitą di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attivitą di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge I5 dicembre 1972, n.772.

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art.14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

  1. Per il funzionamento dell`Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per 1'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, č autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856. dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».
  3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamen:o iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno finanziario 1991, all uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».

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art.15

Fondi speciali presso le regioni

  1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto lcgislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualioficarne l'attivita'.
  2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n.356 del 1990, devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo una somma pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n.967, e successive modificazioni.
  3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella gazzetta Ufficiale.

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art.16

Norme transitorie e finali

  1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di TN e BZ, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

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art.17

Flessibilita' nell'orario di lavoro

  1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle norme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
  2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93 e' aggiunto in fine il seguente comma:
  • "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria in gratuita a favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
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