CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO
VERONA
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Ministero
del Tesoro - Decreto 21 novembre 1991
Modalita' per la costituzione dei fondi
speciali per il volontariato presso le regioni
Art. 1 Destinazione delle somme
Art. 2 Fondo speciale presso ogni regione
Art. 3 Centri di Servizio
Art. 4 Compiti dei Centri di servizio
Art. 5 Funzionamento dei Centri di Servio
Art. 6 Disposizioni per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
Art. 7 Disposizioni transitorie
Art. 1 Destinazione delle somme
- Gli enti di cui all'art.12, comma 1, del decreto
legislativo n.356 del 1990, e le casse di risparmio
ripartiscono annualmente le somme di cui all'art.l5 della
legge 11 agosto l991,n.266, destinandone:
- a) il 50% al fondo speciale previsto dal
successivo art.2, comma 1, costituito presso la
regione ove i predetti enti e casse hanno sede
legale;
- b) il restante 50% ad uno o più altri fondi
speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e
casse.
- La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma
precedente è effettuata dagli enti in sede di
approvazione del bilancio preventivo di cui all'art.14
del decreto legislativo n.356 del 1990 e, dalle casse di
risparmio, all 'atto dell'approvazione del bilancio di
esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali
bilanci gli enti e le casse segnalano al Comitato di
gestione di cui al successivo art.2, comma 2, 1'ammontare
delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti
il termine di un mese decorre dalla data dell
'approvazione del bilancio da parte del Ministero del
tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al
medesimo art.2, comma l.
- Copia della segnalazione di cui al comma precedente è
trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per
il volontariato di cui all'art.l2 della legge n.266 del
1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio
italiane.
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Art. 2 Fondo speciale presso ogni
regione
- Presso ogni regione è istituito un fondo speciale,
denominato "fondo di cui alla legge n.266 del
1991", nel quale sono contabilizzati gli importi
segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. l,
comma 1, del presente decreto.Tali somme costituiscono
patrimonio separato avente speciale destinazione, di
pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono
disponibili esclusivamente per i Centri di Servizio di
cui all' art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui
all'art.4.
- Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di
gestione composto: dal presidente della Giunta regionale,
ovvero da un suo delegato; da quattro rappresentanti
delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei
registri regionali - maggiormente presenti nel territorio
regionale, nominati dal presidente del Consiglio
regionale; da un membro nominato dal Ministro per gli
affari sociali; da sette membri nominati dagli enti e
dalle casse di cui all'art.l, comma 1, del presente
decreto secondo le modalità di cui al successivo comma
5; da un membro nominato dall' Associazione fra le casse
di risparmio italiane secondo le modalità di cui al
successivo comma 6. I membri restano in carica per un
biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per
partecipare alle riunioni.
- Nel corso della prima riunione, ciascun Comitato di
gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
fissa le norme disciplinanti le modalità di
funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.
- I1 Comitato di gestione:
- a) riceve le istanze per la istituzione dei
Centri di Servizio di cui al successivo art. 3 e,
d'intesa con l'ente locale interessato,
istituisce i Centri di Servizio secondo le
procedure di cui al medesimo articolo;
- b) istituisce l'elenco regionale dei Centri di
Servizio denominato "Elenco regionale dei
centri di servizio" e ne pubblicizza
l'esistenza; in tale contesto viene descritta
l''attività svolta da ciascun centro e vengono
pubblicizzati i singoli regolamenti che li
disciplinano;
- c) nomina un membro degli organi deliberativi ed
un membro degli organi di controllo dei Centri di
Servizio di cui al successivo art.3;
- d) ripartisce annualmente, fra i Centri di
Servizio istituiti presso la regione, le somme
scritturate nel fondo speciale di cui al presente
articolo;
- e) riceve i rendiconti di cui al successivo art.5
e ne verifica la regolarità nonché la
conformità ai rispettivi regolamenti.
- Agli enti e alle casse di cui all'art.l, comma 1, del
presente decreto spetta nominare un proprio componente
per ogni settimo del totale delle somme destinate al
fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino
frazioni inferiori al settimo il componente è designato
dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più
alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra
le casse di risparmio italiane con riferimento alla data
del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano
destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici
mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a
comunicare ad ogni ente o cassa il numero dei membri che
a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di
cui al presente comma.
- L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina
un componente del Comitato di gestione individuandolo in
un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano
contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale
scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di
rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo
contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio
membro ai sensi del comma precedente.
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Art. 3 Centri di Servizio
- Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui
all'art.3 della legge n.266 del 1991, in numero di almeno
cinque, nonché gli enti e le casse di cui all'art.l,
comma l, del presente decreto e le federazioni di
volontariato di cui all'art.l2, comma l, della legge
stessa, possono richiedere al Comitato di gestione la
costituzione di un Centro di Servizio di cui all' art. 15
della legge citata.
- L'istanza è avanzata al Comitato di gestione per il
tramite dell'ente locale ove il Centro deve essere
istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla
ricezione dell' istanza, trasmette la stessa, corredata
del proprio motivato parere, al Comitato di gestione.
- Il Comitato di gestione iscrive il Centro di Servizio
nell'elenco di cui all'art.2, comma 4 lettera b), del
presente decreto, previo accertamento che il Centro
stesso:
- a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta
al registro di cui all'art.6 della legge, ovvero
- b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro
soggetto autonomo di imputazione rapporti
giuridici il cui statuto preveda lo svolgimento
di attivita' a favore delle organizzazioni di
volontariato.
- Il funzionamento dei Centri di Servizio è disciplinato
da apposito regolamento approvato dagli organi competenti
dei soggetti di cui alle lettere a ) e b) del comma
precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di
cui all'art.3, comma 3, del legge n.266 del l991.
- I Centri di Servizio di cui alla lettera a) del comma 3
sono cancellati dall'elenco previsto dall'art.2, comma 4,
lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente
cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art.6
della legge n.266 del l99l. I Centri di Servizio di cui
alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo
elenco qualora venga accertato con la procedura di cui
all' art.6, commi 4 e 5, della legge n.266 del l991, il
venir meno dell' effettivo svolgimento dell' attività a
favore delle organizioni di volontariato.
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Art. 4 Compiti dei Centri di servizio
- I Centri di Servizio hanno lo scopo di sostenere e
qualificare l'attività di volontariato. A tal fine
erogano le proprie prestazioni sotto forrna di servizi a
favore delle organizzazioni di volontariato. In
particolare, fra l'altro:
- a) approntano strumenti ed iniziative per la
crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato e
il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata
nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e
la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e
qualificazione nei confronti degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato;
- offrono informazioni, notizie, documentazioni e
dati sulle attività di volontariato locale e
nazionale.
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Art. 5 Funzionamento dei Centri di
Servio
- Gli enti e le casse di cui all'art.l, comma 1, depositano
presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all' albo
di cui all' art.29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n.375, a favore di ciascun Centro di Servizio, gli
importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente
dal Comitato di gestione. Il deposito viene effettuato
entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione.I
Centri di Servizio prelevano le somme necessarie al
proprio funzionamento.
- I Centri di Servizio redigono rendiconti preventivi e
consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, al Comitato
digestione competente per territorio. I proventi
provenienti invece da diversa fonte sono autonomamente
amministrati.
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Art. 6 Disposizioni per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento,
tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto
previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel
rispetto dei principi contenuti nella legge n.266 del
1991 e dei criteri risultanti dalle norrne del presente
decreto.
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Art. 7 Disposizioni transitorie
- Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il
presente decreto trova applicazione, per la parte
concernente la destinazione delle somme di cui all'art.l5
della legge n.266 del 1991, è quello chiuso
successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è
quello aperto successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto.
- La prima segnalazione di cui all'art.l, comma 2, del
presente decreto, è effettuata, fino a quando non
verranno istituiti i Comitati di gestione, all'
Associazione fra le casse di risparrnio italiane nonché
al presidente dell'Osservatorio nazionale del
volontariato di cui all'art.l2 della legge n.266 del
1991.
- I1 primo riparto di cui al precedente art.2, comma 5, è
effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo
speciale dagli enti o casse di cui all'art.l. comma 1,
sino al 30 giugno 1992.
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