Casa d'Europa di Cerea![]()
Verona - Italia
| Statuto dell'associazione | |
| Denominazione, sede, scopi | artt. 1 -3 |
| Patrimonio ed esercizio sociale | artt. 4 -5 |
| Soci | artt 6 - 10 |
| Assemblea | artt. 11 - 16 |
| Comitato Direttivo | artt. 17 - 23 |
| Revisori dei Conti | art. 24 |
| Controversie | art. 25 |
| Disposizioni Finali | artt. 26 - 28 |
| Soci fondatori | |
| Atto Costitutivo | |
| Torna alla pagina principale | |
Statuto dell'associazione
Articolo 1
E' costituita lassociazione "Casa DEuropa", associazione di volontariato per la ricerca, la promozione e lo sviluppo delle politiche europee, la fratellanza fra i popoli, con particolare attenzione alla valorizzazione della persona e le fasce sociali più deboli, d'ora in poi riferita come l'Associazione.
Articolo 2
L'Associazione ha sede in CEREA (Verona) Viale Della Vittoria.
Articolo 3
L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, anche indiretto, e si propone di fornire servizi e consulenza e realizzare tutte le attività necessarie e utili per raggiungere i seguenti risultati:
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili di proprietà dell'Associazione;
dai beni e dai valori che acquisti, donazioni e lasciti disposti ad incremento del patrimonio vengono comunque in proprietà dell'Associazione;
dalle somme accantonate per riserva.
Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote di associazione;
dagli interessi e dalle rendite del patrimonio;
dai contributi e dalle somme che a qualsiasi titolo provengano o spettino all'Associazione
Articolo 5
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Comitato Direttivo predispone il bilancio di previsione finanziario di competenza dellesercizio successivo e delibera l'esercizio provvisorio.
I movimenti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese sono effettuati da un istituto bancario cui sono affidate, con convenzione, le funzioni di tesoreria o di cassa.
Alla fine dell'esercizio, I 'Associazione, sulla base delle documentazioni contabili, redige il consuntivo della gestione e il rendiconto del patrimonio, che sono deliberati dal Comitato Direttivo entro il mese di marzo.
Articolo 6
Sono Soci:
ordinari: le persone fisiche che ne facciano richiesta al Comitato Direttivo, il quale delibera sulla loro ammissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
onorari: le persone fisiche che per prestigio personale o per autorità nella vita pubblica contribuiscono in modo notevole agli scopi dell'Associazione.
Fondatori: le persone fisiche e giuridiche che abbiano firmato il presente statuto e contribuito alla nascita dellassociazione
Articolo 7
La qualità di Socio onorario si acquisisce con delibera presa dal Comitato Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole dell'interessato.
Articolo 8
I Soci ordinari sono tenuti a versare la quota di associazione, che viene stabilita annualmente dall'Associazione. I Soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sono considerati Soci anche per l'anno successivo e, i Soci ordinari ed i Soci collettivi, sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione.
Articolo 9
I Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività dell'Associazione, di cui devono essere informati
Articolo 10
La qualità di Socio si perde: per morosità dichiarata dal Comitato Direttivo nel caso di Soci ordinari e di Soci collettivi; per decesso, per dimissioni o per esclsione sancita dal Comitato Direttivo per gravi motivi nel caso di Soci onorari e ordinari. In caso di esclsione per gravi motivi, il Socio ha diritto al ricorso ad arbitri di cui all'Articolo 24 entro sei mesi dal giorno in cui la deliberazione è stata notificata.
Articolo 11
I Soci sono convocati in Assemblea in seduta ordinaria sia presso la sede sociale che altrove, dal Presidente del Comitato Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno mediante pubblicazione nellalbo della sede.
La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e deve essere affisso almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa. Allavviso di convocazione deve essere allegata una relazione del Comitato Direttivo, una copia del bilancio consuntivo ed una copia del bilancio preventivo.
L'Assemblea deve altresì essere convocata nelle stesse forme ogni qualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessita e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei soci.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con le disposizioni statutarie di cui agli Articoli 6, 7, 8 e 10.
I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci che non siano membri del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o legati all'Associazione da vincoli di servizio continuativo o di lavoro autonomo o dipendente.
Nessun Socio potrà ricevere più di tre deleghe, tranne che per le Assemblee straordinarie.
Articolo 13
Spetta al Presidente del Comitato Direttivo constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di voto, accertare la regolarità dell'Assemblea e presiederla, salvo designazione di altro Socio da parte dell'Assemblea stessa. II Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.
Articolo 14
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sull'operato dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto e su tutto quant'altro demandato ad essa per Legge o per Statuto.
Articolo 15
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta più uno degli associati e con la maggioranza della meta più uno dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, se prese con la maggioranza della meta più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno voto. Nelle deliberazioni di sfiducia nei confronti di uno o più componenti del Comitato Direttivo e di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di meta più uno dei presenti. Nella deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
Articolo 16
Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Articolo 17
L'Associazione e amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Presidente, dal vicepresidente e da uno a tre Membri eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta dei presenti. L'elezione del Presidente, del vicepresidente e dei restanti Membri del Comitato Direttivo avverrà per mezzo di tre distinte votazioni: la prima per l'elezione del Presidente, la seconda per l'elezione del vicepresidente e la terza per l'elezione dei restanti Membri.
II Comitato Direttivo rimane in carica per tre anni decorrendo dal giorno nel quale si e tenuta l'Assemblea in cui il Comitato Direttivo e stato eletto e fino allAssemblea Generale successiva alla decadenza temporale delle cariche. In caso di decesso o di dimissioni di più di un terzo dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente o il vicepresidente o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti convocano immediatamente l'Assemblea dei Soci per la sostituzione o l'integrazione del Comitato Direttivo.
Nessun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l'espletamento della loro funzione.
Articolo 18
Il Comitato Direttivo si riunisce, sia nella sede associativa che altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei componenti del Comitato, e comunque due volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo e rendiconto del patrimonio.
La convocazione va fatta con avviso scritto spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, con preavviso telegrafico di ventiquattro ore. II Comitato Direttivo deve intendersi validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri, ancorché non sia stato convocato nelle forme sopra stabilite.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e, salvo quanto qui altrimenti disposto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente
Articolo 19
Il Comitato Direttivo può deliberare tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, richiedendo le autorizzazioni governative nei casi previsti dalla Legge.
In particolare, fermo restando quanto sopra e a puro titolo esemplificativo, può prendere ogni decisione inerente al personale direttivo o esecutivo, compilare il regolamento interno dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, aprire conti correnti bancari e/o postali, stipulare mutui, accordando eventualmente garanzie ipotecarie, concedere a richiedere fideiussioni, aprire libretti di deposito a risparmio e in genere contrarre ogni obbligazione, anche in forma cambiaria, ed effettuare ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare.
II Comitato Direttivo ha facoltà di designare, all'interno oppure all'esterno del Comitato Direttivo stesso, il Segretario Generale dell'Associazione. nonché il Tesoriere. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Tesoriere e Segretario Generale non sono fra loro cumulabili.
Articolo 20
II Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal vicepresidente. II Presidente, o in sua assenza, il vicepresidente, nomina il Segretario della riunione.
Articolo 21
II Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura lesecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, nei casi durgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Comitato Direttivo alla sua prima riunione successiva all'iniziativa stessa.
Per particolari atti il Comitato Direttivo o il Presidente può conferire la rappresentanza negoziale ad altri componenti del Comitato Direttivo, al Segretario Generale o ad altri Soci.
Articolo 22
Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 23
Lo statuto può essere modificato su proposta del comitato direttivo allassemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 24
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da due membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale sul bilancio; possono controllare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Articolo 25
In caso di controversie sociali tra i Soci, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, la soluzione viene affidata ad un Collegio di tre arbitri che giudica inappellabilmente, ex bono et aequo, senza formalità di procedura. II Collegio è così formato: ognuna delle due parti interessate nomina per iscritto un arbitro e gli arbitri così designati ne nominano un terzo. Gli arbitri devono essere Soci a tutti gli effetti dell'Associazione.
E' esclusa ogni altra giurisdizione in merito alle suddette controversie.
Articolo 26
Le cariche sociali possono essere attribuite soltanto a Soci che hanno piena capacità giuridica di agire.
Articolo 27
Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e decide in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Articolo 28
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge vigenti ed in particolare la Legge 11 Agosto 1991 n° 266 e la Legge Regionale del Veneto 30 Agosto n° 40.
Stefano Cobello
Paola Fedrigo
Flavio Filini
Chiara Fossati
Giovanni Meghigian