Associazione per la Pace Tra i Popoli
Statuto
TITOLO I
ART. 1 (Denominazione e Sede)
1. E' costituita l'Associazione di volontariato, denominata ASSOCIAZIONE PER LA PACE TRA I POPOLI.
2. L'Associazione ha sede in Verona Via ARCHIMEDE, 72 37138 VERONA
3. L' Associazione si prefigge, senza fini di lucro, di sostenere, coordinare, promuovere, creare e dirigere iniziative nel campo, culturale, sociale, educativo con particolare attenzione alle situazioni di disagio familiare, sociale, ambientale.
L'Associazione assumera' ed organizzera' iniziative che risultino rispondenti al suo scopo.
ART. 2 (Statuto e Regolamento)
1. L'Associazione di volontariato e' disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi Regionali, Statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto.
ART. 3 (Efficacia dello Statuto)
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attivita' dell'Associazione stessa.
ART. 4 (Modifica dello Statuto)
1. Il presente Statuto e' modificato con deliberazione dell'Assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti in prima convocazione e con maggioranza assoluta dei componenti presenti in seconda convocazione.
ART. 5 (Interpretazione dello Statuto)
1. Lo Statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art 36, 37 e seguenti del codice civile.
TITOLO II
FINALITA' DELLA ASSOCIAZIONE
ART. 6 (Solidarieta')
1. L'Associazione di volontariato persegue il fine della solidarieta' civile, culturale, educativo con particolare attenzione alle persone che si trovano in situazioni di svantaggio e di disagio a tutti i livelli.
A titolo esemplifcativo riportiamo le seguenti attivita' svolte e in corso di svolgimento, finalizzate all'educazione e alla diffusione della cultura di pace:
- Collaborazione con il Servizio Sociale del territorio per dare sostegno, aiuto, ascolto e tutto quanto viene individuato come opportuno, alle famiglie che vivono situazioni di disagio (si fa notare che il quartiere e' definito a rischio).
- Collaborazione con il Cerris di Verona nei momenti di emergenza.
- Laboratorio di burattini.
- Laboratorio di lettura.
- Mostre del libro per bambini, giovani e adulti con personale competente per i consigli di lettura.
- Relizzazione di una sala di lettura in Borgo Nuovo con attivita' rivolte a bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani.
- Laboratori realizzati nel Centro Aperto di Borgo Nuovo (centro realizzato dal comune di Verona nell'ambito del progettto sul disagio giovanile).
- Corso di base per giovani e adulti "guida alla lettura".
- Attivita' con il "Progetto Roberto" per l'adozione a distanza.
ART. 7 (Finalita' nel settore)
1. Le specifiche finalita' dell'Associazione di volontariato sono:
a) la divulgazione,
b) l'informazione,
c) l'educazione a tutte le fasce di eta',
d) le attivita' culturali,
e) la creazione e partecipazione ad attivita' di solidarieta' civile e sociale con particolare attenzione alle situazioni di disagio familiare, sociale, ambientale.,
f) tutte le attivita' che consentano la diffusione della pace tra i popoli.
ART. 8 (Ambito di attuazione delle finalita')
1. L'Associazione di volontariato, ASSOCIAZIONE PER LA PACE TRA I POPOLI, opera nel territorio della 3 circoscrizione del comune di Verona, nel restante territorio della Provincia di Verona, della Regione Veneto e in tutto il territorio nazionale.
2. Essa opera anche in altre localita' richieste.
TITOLO III
GLI ADERENTI
ART. 9 (Ammissione)
1. Sono soci coloro che, versano la quota di iscrizione e si obbligano il pagamento annuale della quota determinata dal Consiglio dell'ASSOCIAZIONE PER LA PACE TRA I POPOLI.
2. Spetta al Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta, di decidere sull'ammissione dei soci.
Per gravi comprovati motivi i soci possono essere radiati dall'Associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 10 (Diritti)
1. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione (se in regola con quanto previsto dal presente Statuto e Regolamento).
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento.
3. Gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata (nei modi e nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa).
ART.11 (Doveri)
1. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attivita' in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri componenti ed all'esterno dell'Associazione, e animato da spirito di solidarieta' ed attuato con correttezza, buona fede, onesta' probita', rigore morale.
ART. 12
1. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, puo' essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo averne data comunicazione all'interessato e con voto segreto.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 13 (Indicazione degli organi)
1. Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, Il Presidente.
CAPO - I L'Assemblea
ART. 14 (Composizione)
1. L'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti all'Associazione, purche' abbiano versato la quota annuale.
2. L'Assemblea e presieduta dal Presidente assistito dal Segretario ed in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nominera' il suo Presidente.
ART. 15 (Convocazione)
1. L'Assemblea e' convocata in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei soci.
2. La convocazione dell'Assemblea si fa mediante lettera ordinaria o in altra forma deliberata dal Consiglio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima.
ART. 16 (Validita' dell'Assemblea)
1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e' legalmente costituita quando sia presente anche per delega o per corrispondenza la meta' almeno dei soci iscritti all'Associazione ed in regola col pagamento della quota associativa. Non essendo valida l'Assemblea in prima convocazione per mancanza del numero legale, essa sara' convocata in seconda convocazione, che puo' aver luogo non prima di 24 ore dalla prima e potra' validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e puo' farsi rappresentare da altro socio.
3. Ogni socio non puo' essere portatore di piu' di una delega.
ART. 17 (Votazione)
1. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti in prima convocazione, o a maggioranza assoluta dei componenti presenti, in seconda convocazione, e con modalita' previste dall' art. 14.
ART. 18
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale e' tenuto, a cura del Presidente dell'Associazione.
3. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale previo richiesta ( e di tranne la copia).
CAPO - II Il Direttivo
ART. 19
1. Il Consiglio Direttivo e' composto da almeno 5 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo e validamente costituito quando sono presentila meta' piu' uno dei componenti.
ART. 20
1. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente piu' anziano di eta', nomina fra i suoi membri:
a) un Presidente
b) un Vice Presidente
c) un Segretario
d) un Tesoriere Economo
ART. 21 (Durata e Funzioni)
1. Il Direttivo, che dura in carica 3 anni, puo' essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi.
2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attivita' esecutive relative all'Associazione di volontariato.
3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi in prima convocazione o a maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.
CAPO - III Il Presidente
ART. 22 (Elezione)
1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo con voto segreto.
ART. 23 (Durata)
1. Il Presidente e' in carica 3 anni.
ART. 24 (Funzioni)
1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Ne sceglie l'andamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni statuarie e regolamentari, cura l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Sospende per gravi motivi i volontari ed in caso di urgenza prende tutti i provvedimenti che ritenesse necessari. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente nel disimpegno delle atti.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.
4. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attivita' dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea.
5. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovra' essere in armonia con le finalita statuarie dell'Associazione.
ART. 25 (Proventi derivanti da attivita' marginali)
1. I proventi derivanti da attivita' marginali sono inseriti nella voce di bilancio dell'Associazione.
ART . 26 (Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti all'Associazione che continuera' l'opera o in caso contrario, saranno devoluti a scopo di beneficenza nell'ambito del territorio del comune di Verona o nei comuni dove esistono altre sedi dell'Associazione.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 27 (Bilancio Consuntivo e Preventivo)
1. Il bilancio dell'Associazione e' annuale, e decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
ART. 28 (Formazione e contenuto del bilancio)
1. Il bilancio consuntivo e' elaborato dal Tesoriere Economo e verificato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
ART. 29 (Approvazione del bilancio)
1. Il bilancio consuntivo e' approvato dall'Assemblea a unanimita', in prima convocazione, o con maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, entro il 30/04 di ogni anno solare.
2. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima, della seduta. e puo' essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo e' approvato dall'Assemblea a unanimita', in prima convocazione, o con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
4. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima, della seduta. e puo' essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 30 (Deliberazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e altri enti e soggetti, sono deliberate del Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione e' custodita dal Presidente dell'Associazione.
ART. 31 (Stipulazione della convenzione)
1. La convenzione e' stipulata dal Presidente dell'Associazione.
ART. 32 (Attuazione della convenzione)
1. IL Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, delibera sulle modalita' di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII
LA RESPONSABILITA'
ART. 33 (Responsabilita' ed assicurazione degli aderenti)
1. Gli aderenti che nell'Associazione prestano attivita' concrete sono assicurati contro le malattie, infortuni, e per la responsabilita' civile verso i terzi durante l'opera di volontariato.
TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 34 (Rapporti con enti e soggetti privati)
1. L'Associazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalita' di solidarieta'.
ART. 35 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)
1. L'Associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalita' sociali, culturali, educative, civili e di solidarieta'.
ART. 36 (Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.
Per informazioni, proposte o se vuoi collaborare
Associazione per la Pace tra i Popoli
Via Archimede, 72
37138 Verona
Tel. 56.25.04 Liliana
Tel. 50.62.00 Franca
Presidente Dr. Stefano Zullo.