Trattative serie per ottenere la proroga del contratto ex art. 11 comma II° legge 359/92.


    L'art. 11 della legge 359/92, infatti, nel prevedere la liberazione del canone di locazione a fronte dell'assicurazione da parte del locatore della rinuncia a disdettare il contratto alla prima scadenza contrattuale, all'art.11 bis, prevede che ove locatore e conduttore, alla prima scadenza del contratto, (successiva all'entrata in vigore della legge) non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di due anni.

    Da qui la divergenza di interpretazione fra proroga automatica (vi siano state o meno trattative) e proroga condizionata a serie trattative.
    L'impostazione della Pretura di Verona è quindi nel senso di ritenere che solo una seria trattativa sul canone, al fine di stipulare un nuovo contrattato secondo la normativa sui patti in droga, trattativa poi fallita, legittima il conduttore a richiedere la proroga di diritto del contratto di due anni.
    Nel caso affrontato dal Pretore di Verona vi erano state concrete trattative iniziate dal conduttore, seppur lacunose relativamente al canone offerto, e proseguita poi con il rifiuto del locatore a stipluare detto patto in deroga qualunque fosse stato l'importo offerto dal conduttore.


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