Da qui la divergenza di interpretazione fra proroga automatica
(vi siano state o meno trattative) e proroga condizionata a serie
trattative.
L'impostazione della Pretura di Verona è quindi nel
senso di ritenere che solo una seria trattativa sul canone, al
fine di stipulare un nuovo contrattato secondo la normativa sui
patti in droga, trattativa poi fallita, legittima il conduttore
a richiedere la proroga di diritto del contratto di due anni.
Nel caso affrontato dal Pretore di Verona vi erano state concrete
trattative iniziate dal conduttore, seppur lacunose relativamente
al canone offerto, e proseguita poi con il rifiuto del locatore
a stipluare detto patto in deroga qualunque fosse stato l'importo
offerto dal conduttore.